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Scudo fiscale. il valore delle attivita` e` scelta del contribuente

Il valore delle attivita` da scudare e` scelta insindacabile del contribuente, il quale, senza dover anche fornire documentazione all’intermediario, almeno in questa fase, puo` - dovendo appunto attribuire valore agli strumenti finanziari (titoli, azioni, quote di fondo…) che sta rimpatriando o regolarizzando - optare per l’indicazione: del costo d’acquisto, del valore corrente o di un valore intermedio tra i primi due. Dei beni immobili da regolarizzare il contribuente puo`, una volta indicato il costo d’acquisto originario, riportare il valore corrente, supportato da perizia redatta secondo le regole dello Stato di appartenenza. Alla sanatoria accede anche il contribuente che, gia` ricevuto un avviso di garanzia o l’atto conclusivo delle indagini, resti semplicemente indagato. Quando abbia invece ricevuto la comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza preliminare, lo scudo gli e` ormai precluso.