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Certezza e precisione governano la deducibilita` delle perdite su crediti

E` tempo di compilare i primi bilanci d’esercizio per valutare se sia necessario adottare dei correttivi. L’azione diventa tanto piu` importante nei periodi di congiuntura economica negativa, quando ci si aspetta un sensibile peggioramento dei rendiconti annuali, per cui puo` essere fondamentale stimare in anticipo il risultato atteso per fine anno e il relativo carico fiscale, in modo da programmare gli investimenti da effettuare o decidere di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. In questo contesto, assumono particolare rilevanza, proprio ai fini della determinazione della base imponibile, le regole operative di deducibilita` delle perdite su crediti.
La norma che regola la deducibilita` delle perdite su crediti e` l'articolo 101, comma 5, del Tuir, che prevede la deducibilita` delle perdite su crediti se risultano da elementi certi e precisi. La certezza e la precisione si riferiscono agli elementi e non all’entita` della perdita, che potra` essere stimata e in alcuni casi anche reversibile. La certezza deve derivare dalla corrispondenza tra le parti e dalla procedura di recupero crediti da esse avviata. Unica eccezione ai detti requisiti e` ammessa nel caso di procedure concorsuali e nelle ipotesi di crediti di esiguo valore. Al di la` di questi casi, il periodo di competenza della deduzione della perdita su crediti e` quello in cui si acquisisce la certezza dell’irrecuperabilita`, senza discrezione. La perdita da portare in deduzione e` l’importo eccedente il fondo svalutazione crediti fiscale. Fino a concorrenza del fondo accantonato, la perdita va stornata portando in diminuzione il fondo stesso.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/2009, rilascia altri chiarimenti in materia di deducibilita` delle perdite su crediti, confermando la rigida posizione assunta riguardo l’applicazione dell’articolo 101, comma 5, del Tuir. Si chiarisce che una situazione di temporanea illiquidita` - sebbene seguita da un pignoramento infruttuoso - non puo` essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato in tutto o in parte, richiedendosi, a tal fine, una piu` complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore, cui quest’ultima e` riferita.
Per i crediti commerciali di modesto valore, l’Amministrazione finanziaria ammette che la deduzione della relativa perdita nel periodo in cui essa si verifica puo` prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entita` dei crediti puo` consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri. Va osservato che un credito e` da considerare di importo modesto in relazione all'entita` del portafoglio dell’impresa.