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Scudo al debutto

Con oggetto l’“Approvazione, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, del modello di dichiarazione riservata delle attivita` emerse, con le relative istruzioni, nonche` definizione del tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attivita` finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati”, il provvedimento 14 settembre 2009, a promulgazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nel relativo sito Internet, da` l’avvio all’operazione scudo fiscale ter. Seguira` una circolare “guida”, che e` in preparazione presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento, firmato dal direttore Attilio Befera, approva il modello di dichiarazione riservata delle attivita` emerse e ne detta le istruzioni. Sara` possibile esibirlo da oggi al 15 aprile 2010, giorno ultimo di presentazione.
L’introduzione dello scudo ter discende dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, che indica nell’imposta straordinaria sui capitali detenuti o esportati all'estero prima del 31 dicembre 2008, pari al 5% del valore delle attivita` indicate nella dichiarazione di emersione, il mezzo - a disposizione delle persone fisiche, degli enti non commerciali, delle societa` semplici e delle associazioni ad esse equiparate (articolo 5 TUIR) fiscalmente residenti nel Paese - per rimpatriare o regolarizzare le attivita` finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori dello Stato anteriormente al 31 dicembre 2008, per le quali non sono state osservate le disposizioni sul “monitoraggio fiscale”.
Il rimpatrio e` rivolto al denaro e alle attivita` finanziarie detenuti all'estero (anche nei Paesi extraeuropei) per i quali si chiede il trasferimento in Italia. La regolarizzazione e`, viceversa, dedicata alle somme di denaro e altre attivita` finanziarie, investimenti esteri (immobili e fabbricati, oggetti preziosi, yacht, opere d'arte), detenuti in Stati della Comunita` europea o che aderiscono allo Spazio economico europeo e sono protagonisti di uno scambio effettivo di informazioni di natura fiscale, per i quali il contribuente non richiede il trasferimento nel nostro Paese.
La presentazione del modello di dichiarazione avviene in forma riservata, al cospetto di un intermediario (istituti bancari o postali, societa` d'intermediazione mobiliare, societa` di gestione del risparmio, societa` fiduciarie, agenti di cambio) residente in Italia o che vi abbia una stabile organizzazione. Quattro gli esemplari richiesti, dei quali uno spetta al dichiarante quale ricevuta dell'avvenuta presentazione, gli altri tre restano all'intermediario (poiche` utili anche ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento delle attivita`, in caso di loro rimpatrio).
Due i quadri: nell’A vanno indicati l'ammontare delle attivita` rimpatriate e/o regolarizzate e la relativa imposta straordinaria dovuta; nel B vanno inseriti gli importi relativi alle singole attivita`, avendo cura di differenziare tra le rimpatriate e le regolarizzate mantenute oltre confine.
Un paragrafo del provvedimento e` riservato alla “Determinazione del controvalore in euro delle attivita` finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati”. Recita: “Ai fini della determinazione del controvalore in euro delle attivita` finanziarie espresse in valuta, oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi del citato articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, devono essere utilizzati i cambi delle valute determinati sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell’articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da gennaio 2008 a dicembre 2008, come indicati nell’elenco allegato al (…) provvedimento”.