Sei in: Altro

I fondi comuni rimpatriano piu` comodamente

Ritenuta del 12, 5%, all’atto della percezione, applicata - a titolo d’acconto - alle Societa` di capitali, alle Societa` in nome collettivo (Snc), alle Societa` in accomandita semplice (Sas) e agli enti commerciali e - a titolo d’imposta - a persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali e societa` semplici, inclusi Stato, enti pubblici e soggetti esenti da imposta (alcune cooperative mutualistiche).
L’articolo 14 del decreto “salva-infrazioni”, che e` prossimo alla pubblicazione su “Gazzetta Ufficiale”, rende cosi` piu` facile lo scudo fiscale (ter, perche` alla sua terza stagione) per i fondi comuni mobiliari esteri che, compresi nella piu` ampia categoria dei fondi comuni, sono tra le attivita` finanziarie “scudabili”, insieme a somme di denaro, azioni, obbligazioni, conti correnti, polizze vita, contratti finanziari, derivati, finanziamenti ad attivita` non residenti, attivita` intestate a fiduciarie o trust non residenti. Per essi si semplificano dunque le operazioni di rimpatrio.
Vale in questa sede rammentare che le attivita` sanabili saranno esclusivamente quelle detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010.