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Innovato l'articolo 1751 del codice civile. non piu` limiti alla deducibilita` per l'indennita` di clientela

Oggi l’impresa mandante puo` dedurre l’accantonamento al fondo di indennita` suppletiva di clientela dell’agente di commercio.
Puo` in virtu` delle correzioni sull’articolo 1751, Capo X (rubricato: “Del contratto di agenzia”) del Libro IV del Codice civile, contenente l’intera disciplina dell’indennita` di fine rapporto dell’agente di commercio.
E puo` sulla base della decisione 13506, emessa dai giudici tributari di legittimita` lo scorso 11 giugno in perfetta antitesi rispetto alle numerose sentenze di Cassazione pronunciate in passato sul regime fiscale dell’indennita` di clientela.
La controtendenza si deve proprio all’intervento legislativo sul citato articolo 1751 C.c., che ha fatto cadere la distinzione tra indennita` di scioglimento del contratto – obbligatoria da Codice civile - e indennita` suppletiva di clientela, che nasce da contrattazione collettiva ed e` sfruttabile a condizioni circoscritte. L’articolo, intitolato “Indennita` di cessazione del rapporto”, non pone infatti piu` alcuna distinzione fra indennita`, allorche` stabilisce che “all’atto della cessazione del rapporto, il proponente e` tenuto a corrispondere all’agente un’indennita` se ricorra almeno una delle seguenti condizioni (…)”.
Aggiunge poi la Corte che “poiche` l’articolo 1751 c.c. contiene ormai l’intera disciplina dell’indennita` di fine rapporto dell’agente di commercio (…)” – essendo appunto caduta la distinzione fra indennita` di scioglimento del contratto e indennita` suppletiva di clientela – “(…) l’espressione: “indennita` per la cessazione di rapporti di agenzia”, contenuta nell’articolo 16, co. 1, lett. d), TUIR, ha portata estesa, senza ulteriori distinzioni, alla materia regolata dalla citata norma del codice. Ne` l’interprete puo` escludere – anche se la norma sia di stretta e rigorosa interpretazione - cio` che il legislatore non ha inteso esplicitamente escludere (…).”.
Pertanto, “a fronte della chiara lettera normativa (…), e della conseguita unitarieta` del trattamento di fine rapporto dell’agente di commercio, l’esclusione della deducibilita` dell’accantonamento, fondata sul carattere aleatorio dell’indennita` in parola, non convince: anche i fondi di previdenza del personale, cui si riferisce il primo comma dell’articolo 70 TUIR, e, in genere, tutti gli accantonamenti per rischi, cui si riferiscono gli articoli successivi, contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo, se ne possa desumere, contra legem, l’indeducibilita`”.