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Niente pex se non vi e` impresa

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 226/2009 dello scorso 18 agosto, ha completato la trattazione dell’argomento relativo al requisito della commercialita` per l’applicazione della cosiddetta Partecipation exemption. Gia` in passato, in altri documenti di prassi sia di origine ministeriale che agenziale, e` stato trattato il tema con particolare riguardo ad alcune specifiche fattispecie.
Nell’interpello una societa`, che ha come oggetto la detenzione, gestione e sfruttamento di un marchio, vuole cedere a una Srl di diritto olandese l’intera sua partecipazione e vuole sapere se la significativa plusvalenza ottenuta dall’operazione di cessione, che incide sul risultato dell’esercizio relativo all’anno in cui e` avvenuta l’operazione straordinaria, possa fruire del regime fiscale di cui all’articolo 87 del Tuir.
Ai fini dell’applicazione della norma agevolativa prevista dal citato articolo 87 Tuir, si devono andare a verificare una serie di requisiti ed, in particolare, si deve appurare che:
- la partecipazione deve essere posseduta senza soluzione di continuita` dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello in cui e` avvenuta la cessione (cioe` non meno di un anno);
- le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di detenzione;
- la societa` partecipata deve risiedere in un Paese diverso da quelli a fiscalita` privilegiata, oppure dimostrare, attraverso istanza d’interpello, che fin dall’inizio del periodo di possesso dalle partecipazioni non e` stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in un Paese in cui gli stessi sono sottoposti a tassazione “scontata”;
- la societa` partecipata deve svolgere un’effettiva attivita` commerciale.
E` proprio il requisito della commercialita` che diviene oggetto di verifica da parte del Fisco ai fini della corretta applicazione dell’esenzione della plusvalenza. In particolare, il requisito della commercialita` viene reinterpretato in senso restrittivo, tanto che la risoluzione n. 226/E conclude asserendo che se la plusvalenza e` frutto della cessione di una partecipazione in una societa` “senza impresa”, il beneficio della Pex non puo` essere accordato. Cioe`, per la verifica della commercialita` e` necessario attribuire importanza all’attivita` effettivamente svolta dalla societa` partecipata, che di fatto non puo` essere semplicemente intestataria di redditi passivi riconducibili alla percezione di royalty su marchi. Pertanto, il regime della Pex riguarda esclusivamente coloro che detengono partecipazioni riferibili a societa` realmente produttive. Ne consegue, che se l’attivita` svolta dalla societa` partecipata olandese consiste nel puro sfruttamento economico del marchio di proprieta` (risolvendosi, in altri termini, nella percezione di royalities conseguenti alla relativa concessione in licenza d’uso) non potra` ritenersi soddisfatto il requisito della commercialita` con conseguente inapplicabilita` alla plusvalenza da cessione del regime di partecipation exemption.
Roberta Moscioni