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Lo scontrino per i farmaci dal 1/1/2010

Il Garante Privacy, con comunicato stampa del 7/05/2009 aveva stabilito che sullo scontrino fiscale “parlante” relativo alla spesa dei farmaci da portare in detrazione ai fini fiscali, fosse necessario eliminare l’indicazione specifica del tipo di farmaco, poiché tale indicazione era idonea a rivelare la patologia del paziente.
L’ Agenzia delle Entrate, con circolare n. 40/E del 30 luglio 2009 , recependo quanto indicato dal Garante Privacy ha quindi stabilito che:

  • A decorrere dall’1/1/2010 in particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere
    • natura e quantità dei medicinali acquistati; (natura nel senso di “farmaco”)
    • codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale ( il codice AIC = codice di Ammissione in Commercio);
    • codice fiscale del destinatario dei medicinali.
  • sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.