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Nuovi chiarimenti sulla determinazione della base imponibile irap

La legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), al fine di semplificare le modalita` di determinazione della base imponibile Irap, ha apportato alcune modifiche al Dlgs n. 446/1997 (cosiddetto Decreto Irap). In particolare, la Finanziaria 2008 ha previsto che la determinazione della base imponibile Irap per i soggetti tassati a bilancio prescindesse dalle regole per il calcolo del reddito rilevante ai fini delle imposte dirette, in base alle norme del Tuir o di altre disposizioni complementari. Cioe`, si e` voluto far si` che le variazioni fiscali operate ai fini Ires non entrassero nel calcolo per l’Irap, in modo tale da rendere la base imponibile piu` aderente ai criteri adottati dall’ordinamento nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto. Dunque, la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.
All’articolo 5 del Dlgs 446/1997 si legge, infatti, che “la base imponibile Irap e` determinata mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), cosi` come risultanti dal conto economico di esercizio”. Pertanto, la ricorrenza del requisito di inerenza rileva, gia` ai fini civilistici, come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito.
La circolare dell'agenzia delle Entrate, n. 36/E di ieri, ribadisce questo concetto dell’inerenza, sancendo che ai fini della deducibilita` dei componenti negativi di reddito, e` necessario che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap. Tale inerenza e` pero` sindacabile da parte del Fisco in sede di controllo. Il sindacato di inerenza puo` riguardare, in particolare, alcuni costi per i quali il Tuir introduce presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilita`. Per semplificazione, si ritiene cosi` che l'inerenza e` considerata sussistente nel caso in cui contribuente deduce ai fini Irap importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito.
Ne consegue il definitivo abbandono dell’autonomia del bilancio ai fini Irap visto che: il bilancio e` retto da principi idi inerenza civilistica, a monte di quelli fiscali; l’Amministrazione puo` contestare le poste di bilancio che a suo avviso non sono civilisticamente inerenti; il contribuente che non vuole correre rischi deve utilizzare le regole fiscali (relativamente a spese per auto, telefoni e di rappresentanza) anche per la dichiarazione Irap. Anche per quanto riguarda l’ammortamento di terreni edificati o pertinenziali valgono le regole fiscali e non quelle dei principi contabili. Pertanto, con generico riferimento alle “quote di ammortamento deducibili”, si ritiene che l’indeducibilita` del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto, vanno ad aggiungersi a quelli in precedenza resi con il documento di prassi n. 27/E del 26 maggio 2009. In questa sede, il Fisco aveva precisato che le quote di ammortamento dei beni materiali non dedotte nella precedente disciplina, perche` eccedenti i limiti fiscalmente ammessi, possono essere portate in deduzione a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal DM 31 dicembre 1998.
Analogo discorso e stato reso nel caso di svalutazione dei beni materiali imputate in bilancio prima della riforma Irap, ma irrilevanti ai fini del tributo regionale. Riguardo alla modalita` su come dedurre dalla base imponibile Irap il maggior valore fiscale di un bene materiale rispetto a quello civilistico, l’Agenzia ha ritenuto che il maggior valore fiscale e` deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988. Il criterio indicato si e` reso applicabile, inoltre, anche nel caso di rivalutazioni di beni materiali, ai sensi della legge n. 266/2005.
Roberta Moscioni