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Sicurezza sul lavoro: e' necessario coinvolgere i consulenti del lavoro

Il legislatore, ha ancora una volta perso l’occasione per fare chiarezza in materia di Sicurezza sul Lavoro, irrigidendo notevolmente la gestione aziendale, soprattutto per le piccole imprese.

Il nuovo testo Unico della Sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/08), infatti, fissa con criteri molto rigidi le norme sulla sicurezza. In alcuni casi i criteri sono realizzabili sono sostenendo costi elevati, in altri sono applicabili dalle piccole imprese solo con enormi difficoltà, tanto da poter essere considerate in alcune ipotesi vessatorie ed esagerate.

In riferimento, per esempio, alla figura dell’Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Legislatore usa lo stesso criterio di nomina sia per microaziende, sia per aziende di grandi dimensioni.

Infatti la nomina di questa figura è obbligatoria perfino per aziende con un solo dipendente e per giunta anche part-time. Le varie differenti tipologie di rischio che esistono nel variegato mondo del lavoro, avrebbero dovuto portare il legislatore a prevedere una differente formazione e non un mero percorso generico di 32 ore uguale per tutti sia che si tratti di dimensioni aziendali irrisorie a rischio zero, sia che si tratti di una impresa edile o azienda metallurgica con rischio alto.
Sono poi previste una serie di nomine che nelle aziende con numero limitato di dipendenti arrecano confusione in quanto si sovrappongono l’una all’altra.
A parere di chi scrive, sarebbe stato sufficiente scrivere una norma più pratica e facilmente applicabile, ma soprattutto, questa norma dovrebbe essere redatta con il coinvolgimento di chi opera quotidianamente nella vita reale e conosce i rischi realmente esistenti. Un operatore in grado, quindi, di individuare le opportune tipologie di rischio per le varie categorie di lavoratori.
Un discorso a parte va fatto per gli organi di controllo. Un esempio per tutti la vicenda Tyssen Kroupp. E’ stato probabilmente giusto a fronte di quella tragedia punire chi doveva interessarsi economicamente ed agire per mettere in sicurezza l’azienda, ma, mi chiedo: dove erano gli organi di vigilanza? Dov’era la DPL , dove era l’ASL, dove era l’Inail (al quale si pagano dei premi annuali enormi) dove erano i vigili del fuoco che avrebbero dovuto verificare gli impianti antincendio dove erano i rappresentanti dei Sindacati sempre pronti a fare inutili sommosse telecomandate? L’art.14 del TU recita: “gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono adottare provvedimenti di sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
La verità è che anche nel campo della sicurezza lo Stato continua nell’indifferenza di tutti (finché non succedono prevedibili tragedie) a restare evanescente non rafforzando e soprattutto non educando gli organi di vigilanza preposti.

Comunque nessuno controlla nessuno ed è in questo senso che la norma deve essere rivista e migliorata per instillare l’educazione alla sicurezza. Tale educazione andrebbe insegnata prima di tutto a chi dovrà farla applicare, poi ai datori di lavoro, ma ancora prima andrebbe previsto che fin dalla scuola, nei futuri lavoratori e datori di lavoro, si crei sensibilità verso la cultura della sicurezza.
Sarebbe auspicabile che in un prossimo futuro anche per i rapporti che legano la categoria al Ministro del lavoro, che i Consulenti del Lavoro avesse la possibilità di collaborare, con la consueta umiltà e capacità, alla stesura di quelle norme tecniche che consentirebbero un’applicazione più semplice, diretta ed efficace specialmente nei confronti di chi le norme sulla sicurezza vuole applicarle.


Cdl Nestore D’Alessandro