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Extraue, ridimensionate dal ministero le iniziative della questura di treviso

Il permesso per attesa occupazione deve durare al massimo sei mesi. Gli immigrati disoccupati che non trovano un nuovo posto di lavoro entro quel periodo di tempo devono rientrare al loro Paese.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n.2826/ 09 richiama all’ordine le Questure di tutta Italia. Vengono bocciate, quindi, le scelte dell’ ufficio immigrazione di Treviso, che dopo le pressioni di immigrati e parti sociali stanno accordando proroghe fino a un anno dei permessi per attesa occupazione: una sorta di ammortizzatore sociale ad hoc per fronteggiare i licenziamenti dovuti alla crisi economica.

Il ministero richiama il testo Unico sull’Immigrazione, che prevede che quel permesso duri “fino a sei mesi”. E sottolinea un passaggio del regolamento d’attuazione, secondo il quale "allo scadere del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato” se non ha un nuovo contratto.

“La fissazione di tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde alla esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” ribadisce ancora il Viminale. E raccomanda che ”l'eventuale possibilità di interveti a carattere discrezionale in materia sia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà”.

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MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare 13 maggio 2009, n. 2826

Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata

In riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora più acuta in conseguenza dell'elevato numero di lavoratori stranieri a rischio disoccupazione, si ritiene utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità dl comportamenti.

Il quadro normativo di riferimento in materia è dato dall'art.22, comma 11, T.U. Immigr., D. Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazione, e dall'art. 37 del Reg. att., D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.

In base all'art. 22, c. 11, del T.U. immigr., la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il D.P.R. 334/2004, che detta le modalità applicative della legge, all'art. 37, commi 1 e 2, ribadisce il suddetto termine, precisando al successivo comma 5 che "Quando a norma delle disposizioni del citato T.U. e dello stesso art. 37 il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi...".

A completamento si pone la disposizione contenuta all'art. 37, comma 6, per la quale "Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i requisiti di legge".

La normativa sopra riferita definisce un sistema nel quale la fissazione di tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde alla esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cui è preposta la potestà autorizzatoria. In alternativa, è data la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi diversi (es. famiglia, lavoro autonomo, studio, etc.), tutelando per questa via la volontà di integrazione nel tessuto sociale del cittadino straniero.

Nondimeno, si richiamano le indicazioni in precedenza fornite ai Dirigenti degli Uffici Immigrazione nel corso degli incontri presso questa Direzione Centrale riguardo alla decorrenza del periodo di validità del permesso di soggiorno in parola al fine di rimediare agli inconvenienti derivanti dall'eventuale ritardo nei tempi di rilascio.

Nel sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza della questione esaminata, si raccomanda che I'eventuale possibilità di interventi a carattere discrezionale in materia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà, richiamando in proposito quanto detto al paragrafo 4.

Si confida nella consueta collaborazione e nella esatta applicazione di quanto sopra esposto.