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Niente i.r.a.p. per agenti e promotori

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con numerose sentenze depositate il 26 maggio, tra le quali la n. 12110 (relativa ai rappresentanti di commercio) e la n. 12111 (relativa ai promotori finanziari), stabiliscono che questi non sono soggetti irap poiché non hanno un’autonoma organizzazione. In particolare la Corte di Cassazione ha respinto la tesi sostenuta dall’Amministrazione secondo la quale l'imposta regionale si applicherebbe a tutti i lavoratori autonomi, in quanto il requisito della «autonoma organizzazione», cui la legge subordina l'applicazione dell'imposta si realizzerebbe attraverso «impiego dell'intelligenza e della cultura, della capacità di acquisire clientela, di ottenere credito, di competere, di promuovere una legittima iniziativa».


Invece si ha il requisito della «autonoma organizzazione», il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.