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Lavoratori sospesi per crisi aziendali con tutele particolari

Interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e articolo 7-ter del D.L. 5/2009 convertito dalla L. 33/2009.

Per ottenere i trattamenti di cui all’art. 19, comma 1, il lavoratore o l’apprendista sospeso devono presentare domanda all’Inps entro 20 giorni dall’inizio della sospensione stessa. Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande giacenti , si procederà comunque alla liquidazione della prestazione dall’inizio della sospensione, anche se presentate successivamente a 20 giorni.

Per le sole domande giacenti , qualora non corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, si soprassiede alla richiesta e si procede comunque alla loro definizione.

Per sospensioni riconducibili a crisi aziendali e occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinano mancanza di lavoro.

Circolare numero 73 del 26-5-2009

Interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e articolo 7-ter del D.L. 5/2009 convertito dalla L. 33/2009.