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Le agevolazioni per prima casa spettano anche per l'acquisto di immobili in corso di ultimazione

In tema di agevolazioni tributarie e di dichiarazioni la Suprema Corte ricorda che i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano anche all’acquirente di un immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione «non di lusso», anche se tali benefici possono essere conservati soltanto ove la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto di destinare l’immobile a propria abitazione venga dallo stesso realizzata entro il termine di decadenza (che, con riferimento all’imposta di registro, é di 3 anni dalla registrazione dell’atto) del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici. Si richiede solo che l’immobile, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali anche non perfette per mancata ultimazione o per degrado o per abbandono, sia destinato ad abitazione.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 29/04/2009, n. 10011