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Sospensione degli obblighi di assunzione in aziende di credito cooperativo

Con interpello n. 44 del 15 maggio 2009 viene ammessa , oltre che per le ipotesi espressamente previste dal Legislatore, anche per le aziende bancarie che abbiano adottato il c.d. “Fondo di solidarietà di settore”, possa valere anche per le procedure di esubero realizzate dalle Aziende di credito Cooperativo destinatarie del Regolamento del Fondo. Vengono comunque fatti salvi i limiti posti dal Legislatore, individuabili nella proporzionalità della durata degli interventi attuati dal Fondo di solidarietà rispetto all’attività lavorativa effettivamente sospesa e ai lavoratori individuati in esubero, e nel suo ambito territoriale di applicazione, da riferirsi alla singola provincia ove si sono verificati i processi e/o le situazioni di cui all’art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996. Allegare Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Interpello 15/5/2009, n. 44