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Approvato il modello per la comunicazione alle entrate per riqualificazione energetica degli edifici

Approvato in data 6 Maggio 2009 il modello per la comunicazione alle Entrate per riqualificazione energetica degli edifici. Ai fini della detrazione del 55% delle spese, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione da presentare in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.

Il modello quindi non riguarda tutti ma dovrà essere utilizzato dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta .

Per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi la comunicazione dovrà essere inviata per tutti quei lavori che procedono oltre il periodo d’imposta, 2008, al fine di comunicare l’ammontare delle spese sostenute negli anni antecedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Per coloro che iniziano i lavori nel 2009 e li terminano nel 2010, si dovrà utilizzare il modello per le spese sostenute nel 2009 e presentarlo entro il
entro il 31 marzo 2010 in via telematica. La detrazione viene riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari , sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet , entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

Il provvedimento delle Entrate disciplina anche
termini e modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA . Entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, l’Enea trasmette per via telematica all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del DM 19 febbraio 2007 .

Per i lavori terminati tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, tutti i dati sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2009. Tuttavia mancano ancora le
modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.