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Rendita inail per infortunio mortale non spetta al convivente superstite

Non è discriminatoria la normativa nazionale che riconosce la rendita, unicamente al coniuge superstite e non la convivente more uxorio , in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio

La domanda di pronuncia era stata presentata nell’ambito di una controversia per l’attribuzione della rendita INAIL a favore della convivente e a favore del figlio di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro.L’INAIL aveva concesso a favore del figlio una rendita pari al 20% della retribuzione percepita dal lavoratore prima della morte, ma aveva negato la concessione della rendita alla convivente sulla base dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 che riconosce esclusivamente al coniuge superstite e non al convivente una rendita pari al 50% della retribuzione. Interpellata La Corte di giustizia Ue ha stabilito con gli artt. 12 CE e 13 CE non ostano "ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di decesso di una persona a seguito di un infortunio, spetti unicamente al coniuge superstite una rendita nella misura del 50% della retribuzione percepita da tale persona prima del suo decesso, mentre il figlio minore della persona deceduta percepisce solo una rendita pari al 20% di detta retribuzione".