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Ricerca, corsa al bonus rinviato

L’appuntamento con il click day per il bonus ricerca è finalmente arrivato. Dopo il rinvio da parte dell’agenzia delle Entrate, dal 22 aprile al 6 maggio, domani partirà la prenotazione dell’incentivo anche se gli operatori continuano a muoversi in un mare di dubbi. Tra i tanti interrogativi, è proprio la procedura informatica da applicare a destare maggiore perplessità. In particolare, il problema informatico sorge nel momento in cui si va ad inserire un valore positivo nel campo A1 del quadro A, che indica l’ammontare del credito d’imposta residuo al 1° gennaio 2009. Secondo le Entrate, in caso di investimento dichiarato “avviato” dopo il 31 dicembre 2007, il rigo A1 non dovrebbe essere compilato. In caso contrario, compare un avviso di errore non bloccante che può suscitare qualche timore per il compilatore che deve, infatti, “ignorarlo”. Nessun problema sorge nel caso in cui viene inserita una data di avvio precedente al 31 dicembre 2007. Nel caso, però, di più di un progetto, la data da immettere è quella d’avvio del progetto più recente. La cosa è certamente possibile, perciò non si capisce come non dovrebbe essere possibile indicare bonus residui che si riferiscono al periodo 2007.


Altre incertezze emergono in tema di integrativa. Chi avendone diritto non ha indicato la spettanza del bonus in sede di Unico 2008, deve presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2007. A tal proposito, è intervenuta la circolare n. 17/E/2009 che ha specificato come l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi è finalizzata a supportare l’efficacia dell’azione di controllo sulla corretta fruizione dell’incentivo. Di conseguenza, non è preclusa la possibilità di avvalersi degli istituti giuridici previsti dall’ordinamento per la rettifica “in proprio favore” della dichiarazione che presenta un’omissione che ha determinato un maggior debito oppure un minore credito d’imposta. Non altrettanto chiaro è se la dichiarazione integrativa debba essere presentata prima dell’invio del modello FRS, oppure possa essere presentata anche successivamente. Sono molti i contribuenti che vorrebbero un chiarimento sul punto, in quanto ritengono di poter rientrare nel regime agevolativo anche per l’anno 2007. Dato, poi, che la circolare n. 17/E ha precisato che l’incentivo è assoggettato a monitoraggio a decorrere dal 2009, si deve ritenere che la “dichiarazione integrativa relativa all’anno 2007 e presentata dal 2009 ha il solo effetto di impedire la decadenza dall’agevolazione”.