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Pubblico impiego - revisione delle aspettative e dei permessi sindacali

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 23 febbraio 2009

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'art. 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in seguito «decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008», il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire ad una riduzione di spesa;

Ritenuto di dover individuare le amministrazioni di cui agli

articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo del 30

marzo 2001, n. 165, nel prosieguo «decreto legislativo n. 165/2001»,

quali amministrazioni destinatarie della revisione dei distacchi,

delle aspettative e dei permessi sindacali, tenuto conto dei relativi

contingenti esistenti alla data del 30 settembre 2008, cosi' come

fissati, rispettivamente, dagli accordi quadro di cui all'art. 50 del

decreto legislativo n. 165/2001 e dai contratti collettivi di cui al

comma 4 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, questi

ultimi in seguito «contratti collettivi»;

Considerato che la revisione dei distacchi, delle aspettative e dei

permessi sindacali, secondo quanto previsto dall'art. 46-bis, comma

1, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla

legge n. 133/2008, «non si applica agli enti territoriali e agli

enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e

di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale»;

Considerato che il personale della dirigenza e dei livelli,

dipendente dalle amministrazioni di cui al punto precedente, e'

incluso nelle aree e nei comparti di seguito indicati:

aree II, III e IV, di cui all'art. 2 dell'accordo quadro 1°

febbraio 2008 per la definizione delle autonome aree di

contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009, in

prosieguo «accordo quadro 1° febbraio 2008»;

comparto regioni ed autonomie locali e comparto Servizio sanitario

nazionale, di cui agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo

nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione

per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto l'11 giugno 2007, in

prosieguo «contratto quadro 11 giugno 2007»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre

2002, nella parte relativa alla esigenza di «cristallizzazione» del

numero complessivo dei distacchi derivanti dal cumulo delle ore di

permesso;

Visto il contratto collettivo nazionale quadro 3 ottobre 2005 per

la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni

sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio

2004-2005, in seguito «contratto quadro 3 ottobre 2005»;

Visto il contratto collettivo nazionale quadro 26 settembre 2008

per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni

sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, nel

prosieguo «contratto quadro 26 settembre 2008»;

Visti i contratti collettivi riguardanti il personale delle

amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con

il quale il prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza

portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio

2008, con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza

portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica

amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13

giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione

e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, e' stato delegato, tra

l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «…le iniziative

di riordino e razionalizzazione di organi e procedure …» e

quelle «…dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e

l'economicita' delle pubbliche amministrazioni…», nonche'

«… le misure di carattere generale volte a garantire la piena

ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche

amministrazioni...», ed, inoltre, a provvedere alla

«…attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165…»;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione progressiva del contingente dei distacchi sindacali

1. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali, che ai sensi

dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano

alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative,

pari a n. 129, come previsto dall'art. 2, comma 1, del contratto

quadro 3 ottobre 2005 per il personale delle autonome Aree di

contrattazione della dirigenza e pari a n. 2.465, come previsto

dall'art. 2, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008 per il

personale dei Comparti, sono entrambi ridotti a decorrere dal 1°

luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno

determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011 .

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi

sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5

maggio 1995 all'art. 1, lettere e) e f), rispettivamente, per il

personale del Comparto regioni e autonomie locali e della relativa

autonoma Area del personale dirigenziale, nonche' dalle lettere i),

l) e m), rispettivamente, per il personale del Comparto Servizio

sanitario nazionale e delle relative Aree del personale dirigenziale

non medico e della dirigenza medica e veterinaria.

3. I contingenti dei distacchi, definiti con i contratti collettivi

per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA,

ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del

15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con

appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione per gli anni 2010 e 2011 .

Art. 2.

Riduzione progressiva dei permessi sindacali retribuiti

1. I contingenti annuali dei permessi sindacali retribuiti, che ai

sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001

spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali

rappresentative, fissati dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del

contratto quadro 3 ottobre 2005, per il personale delle autonome Aree

di contrattazione della dirigenza, nonche' dagli articoli 3, comma 1,

e 5, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008, per il

personale dei Comparti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono

ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori

percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e

2011.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dai predetti

contratti quadro per il Comparto regioni e autonomie locali e per la

relativa autonoma Area II del personale dirigenziale, nonche' per il

Comparto Servizio sanitario nazionale e per le relative autonome Aree

III e IV di appartenenza della dirigenza, rispettivamente,

sanitario-professionale-tecnico-amministrativa e medico-veterinaria.

3. I contingenti dei permessi sindacali retribuiti definiti con i

contratti collettivi per il personale dipendente dalle

amministrazioni ASI , CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a

decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali

che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.

Art. 3.

Ripartizione dei nuovi contingenti

1. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli

articoli 1 e 2 tra le confederazioni e le organizzazioni

rappresentative sul piano nazionale si provvede mediante gli accordi

di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001,

per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree

di contrattazione della dirigenza, in tempo utile per la effettiva

operativita' delle riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.

2. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli

articoli 1 e 2 tra le confederazioni e organizzazioni sindacali

rappresentative si provvede mediante i contratti collettivi per il

personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e

UNIONCAMERE, in tempo utile per la effettiva operativita' delle

riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.

3. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei

contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2 nei tempi ivi stabiliti, e

comunque fino alla entrata in vigore degli stessi, la riduzione del

15% dal 1° luglio 2009 dei distacchi, dei permessi cumulati sotto

forma di distacco, dei permessi sindacali previsti per la

partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni degli organismi

direttivi statutari, opera, con l'utilizzo pro rata per il periodo 1°

gennaio-30 giugno 2009 per tali ultimi permessi:

- per il personale delle Aree di contrattazione della dirigenza e

dei relativi Comparti nella misura indicata nelle Tabelle 1-32

allegate al presente decreto, determinata tenendo conto dei singoli

contingenti attribuiti ad ogni confederazione e organizzazione

sindacale rappresentativa nelle Tavole accluse ai contratti quadro 3

ottobre 2005 e 26 settembre 2008;

- per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL,

CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE nella misura del 15% determinata con

apposito provvedimento delle singole amministrazioni, adottato sulla

base dei contingenti fissati dai relativi contratti collettivi.

4. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei

contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2, nei tempi ivi stabiliti,

e comunque fino all'entrata in vigore degli stessi, per i permessi sindacali previsti per l'espletamento del mandato dei dirigenti

sindacali e dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie -

RSU, di cui all'art. 3, comma 3, dell'accordo quadro 3 ottobre 2005,

per le autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonche' di

cui all'art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e b) dell'accordo quadro 26

settembre 2008, per il personale incluso nei Comparti e per il

personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e

UNIONCAMERE, dai rispettivi contratti collettivi, le amministrazioni

provvedono a ridurre dal 1° luglio 2009 del 15% i relativi

contingenti annuali per i dirigenti sindacali e per i componenti

delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, prevedendone l'utilizzo pro

rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009.

5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, dalle quali sono esclusi i

contingenti dei distacchi con una sola unita', vengono effettuate con

l'arrotondamento delle eventuali frazioni.

Art. 4.

Razionalizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

1. Al fine di razionalizzare la fruizione dei distacchi, delle

aspettative e dei permessi sindacali, la relativa distribuzione tra i

comparti e tra le autonome aree di contrattazione della dirigenza

dovra' anche tener conto delle rispettive consistenze numeriche del

personale nel suo complesso, nonche' della sua fuoriuscita dai

comparti o dalle autonome aree di contrattazione o del passaggio

dello stesso dai comparti alle aree e viceversa, garantendo cosi' una

piu' puntuale correlazione tra l'attivita' sindacale e la

rappresentativita' sindacale.

2. Nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto, alla

razionalizzazione e riduzione dei contingenti delle aspettative

sindacali non retribuite che, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del

decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e

organizzazioni sindacali rappresentative, si provvedera' con gli

accordi di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.

165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative

autonome Aree di contrattazione della dirigenza e con i contratti

collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI,

CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE.

3. A decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei

permessi sindacali per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza

dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla

confederazione o all'organizzazione di appartenenza viene computata

con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente

avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

4. Al fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il

contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico

impiego, i contratti collettivi nazionali quadro dovranno prevedere

l'obbligo per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le comunicazioni

riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi

sindacali da parte dei propri dipendenti, immediatamente dopo

l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Con gli

stessi contratti quadro dovranno essere previste le sanzioni per il

mancato invio delle menzionate comunicazioni, nonche' per la mancata

trasmissione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il

sito web GEDAP, dei dati a consuntivo di cui all'art. 50, commi 3 e

4, del decreto legislativo n. 165/2001, entro i termini fissati daimedesimi contratti quadro.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 23 febbraio 2009

Il Ministro : Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 4, foglio n. 74