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Gli stranieri con permesso di soggiorno non godono tutti dell'assistenza sanitaria obbligatoria

Il Ministero del lavoro risponde sulla possibile iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale a favore di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quelli elencati all'art. 34 del D.Lgs. 286/98

Con nota del 16/4/2009, n. 8489 viene chiarito che l'art. 34, lettera a) del D.Lgs. 286/98 dispone che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento.

Si fa presente che rientrano nella previsione normativa i titolari di permessi di soggiorno quali per esempio, assistenza minore, ricerca scientifica, ecc. che consentono di svolgere un'attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali.

Non sono quindi iscrivibili obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale i lavoratori individuati all'art.27, comma l lettere a) i) e q) del D.Lgs 286/98, che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche analogamente ai titolari di permesso di soggiorno per affari.