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Unico conta gli interessi passivi

Come più volte chiarito dall’agenzia delle Entrate - da ultimo con il documento di prassi n. 19/E/2009 – gli interessi passivi delle società di capitali eccedenti quelli attivi sono deducibili nel limite del 30% del Rol. Individuare, però, praticamente i parametri per il calcolo della suddetta quota deducibile non è sempre così facile. L’agenzia ha ritenuto opportuno, quindi, rilasciare più di una precisazione a tal proposito. In primo luogo, si è avvertita la necessità di far chiarezza sul rapporto tra Rol e franchigia. La regola vuole che alla misura del 30% del Rol, quale limite alla deducibilità degli interessi passivi, si sommi l’importo fisso di 10.000 euro per l’anno 2008 e di 5.000 euro per l’anno 2009. Il dubbio verteva sul fatto se i due valori dovessero essere sommati algebricamente, tanto che in presenza di Rol negativo una parte della franchigia sarebbe stata vanificata. La circolare 19/E/2209 specifica che la franchigia è sempre beneficiabile, tanto che anche in presenza di Rol negativo, la quota parte minima di interessi passivi deducibili resta sempre pari a 10.000 euro. La difficoltà riguarda, inoltre, la compilazione del modello Unico, dato che in nessun rigo è prevista l’evidenziazione delle franchigia. Dal momento che è stato specificato che la franchigia va utilizzata prima della determinazione del Rol, si potrebbe pensare di indicare tale importo a incremento degli interessi attivi nella colonna 2 del Rigo RF118. Precisato, poi, che il risultato operativo lordo è dato dalla differenza degli aggregati “A” e “B” del conto economico più ammortamenti e leasing, il documento di prassi in oggetto afferma che nel caso in cui gli interessi passivi al netto di quelli attivi fossero inferiori alla franchigia di 10.000 euro, la differenza non utilizzata non potrà essere riportata a nuovo. Il 30% del Rol non utilizzato perché eccedente gli interessi passivi, invece, potrà essere riportato a nuovo dal 2010 per aumentare la misura della deduzione degli interessi passivi di anni successivi. Il riporto è illimitato nel tempo e questo è causa di incertezze soprattutto per ciò che riguarda il riporto a nuovo delle perdite che, invece, in genere, è limitato ai cinque anni successivi. A tal riguardo, la circolare 19/E/2009 assume una posizione rigida sostenendo che prioritariamente gli interessi passivi vanno compensati con l’eccedenza di Rol a riporto e se ciò non avviene, perché si sceglie di utilizzare la perdita, l’eccedenza di Rol viene vanificata. Obiettivo della circolare è quello di vietare arbitraggi nella scelta tra utilizzo delle perdite pregresse e utilizzo dell’eccedenza di Rol, dato che solo uno dei due riporti è limitato nel tempo. Si potrebbe, poi, pensare che questa considerazione non vale per le perdite dei primi tre esercizi, ma il documento di prassi non fa alcuna distinzione per cui il mancato utilizzo dell’eccedenza di Rol ne comporta l’azzeramento.


Dunque, con la circolare 19/2009 dello scorso 21 aprile, i soggetti Ires hanno visto completare gli strumenti a loro disposizione per conteggiare in modo corretto la quota parte di interessi passivi deducibili. Le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria, infatti, completano le istruzioni del modello Unico, che riguardo a tale calcolo appaiono piuttosto carenti. Gli operatori dovranno compilare l’apposito prospetto dettagliato collocato nel quadro RF, al fine di individuare l’eventuale esatto importo (quota interessi passivi indeducibili) da indicare, tra le variazioni in aumento, al Rigo Rf16. Tra le operazioni da compiere, la prima è sicuramente quella che prevede l’esatta individuazione dei parametri rilevanti. Sul punto, diversamente da ciò che si evince dalle istruzioni per la compilazione di Unico, la circolare precisa che è necessario individuare le poste rilevanti del Conto economico e provvedere a una loro rettifica.