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Sicurezza: elezione rls entro il 16 maggio, invio on - line all'inail

L’art 47, comma del Dlgs 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in particolare, in quelle nelle quali sono occupati fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall’art. 48. Invece, in quelle nelle quali sono occupati più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA) e, qualora le stesse siano assenti, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il comma 6 ha introdotto anche l’election day stabilendo, appunto, che l’elezione deve avvenire di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ministero del lavoro, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentava sul piano nazionale. (al momento però non ancora emanato).

Pertanto, appare evidente che gli adempimenti in esame sono posti a carico della collettività dei lavoratori e non del datore di lavoro il quale, viceversa, tenuto conto anche della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva, è tenuto solo ad informare gli stessi in ordine alla disciplina in materia di consultazione e di partecipazione e, successivamente, a garantire al RLS la formazione e l’esercizio delle già citate attribuzioni stabilite dall’art. 50 (art. 18, comma 1, lette s) oltre che a comunicare annualmente all’INAIL il nominativo.

Questi obblighi sorgono in capo al datore di lavoro al momento in cui lo stesso è venuto a conoscenza dell’avvenuta elezione.

Pertanto qualora i lavoratori non abbiano eletto il proprio RLS non si potrà procedere con la comunicazione del nominativo INAIL.

Il Consulente del lavoro deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro che esiste questo adempimento, le modalità e le eventuali sanzioni, ma non può inviare il nominativo se prima i lavoratori non hanno proceduto alla sua nomina.

È pertanto opportuno che lo stesso si faccia rilasciare apposita delega.

Delega al consulente del lavoro