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L’apprendistato non obbliga il professionista al versamento dell'i.r.a.p.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009, la quale stabilisce che ai fini di stabilire l’assoggettabilità o meno di un’attività economica all’I.R.A.P., non è la presenza di locali, o di un computer o di una segretaria.

A fare da elemento discriminante è la presenza di altri soggetti che autonomamente producono reddito per conto del titolare non è infatti soggetto ad I.R.A.P. il professionista che si avvale di un collaboratore apprendista, mentre è da presumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione, e quindi dell’assoggettabilità al tributo, nell’ipotesi in cui il titolare dello studio si avvalga della collaborazione di altri professionisti incaricandoli di svolgere attività per suo conto.