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La detrazione resta per i beni finanziati

Con la sentenza 23 aprile 2009, relativa alla causa C-74/08, la Corte di giustizia Ue ha stabilito come la sesta direttiva comunitaria non consenta che la normativa di uno Stato membro (nel caso concreto l’Ungheria), in caso di acquisto di beni strumentali sovvenzionato da fondi pubblici, preveda una detrazione Iva limitata alla parte sovvenzionata di tale acquisto. In particolare, i giudici europei hanno voluto ribadire il principio secondo cui nessuna limitazione alla detrazione Iva può essere applicata dal Fisco nel caso in cui un contribuente acquisti beni strumentali che siano stati finanziati con sovvenzioni di terzi. Secondo la sentenza, quindi, i soggetti passivi che sono stati lesi nel loro diritto di detrazione dalla legislazione nazionale possono rivolgersi al giudice locale per chiedere direttamente l’applicazione delle norme comunitarie e opporsi, così, ad una normativa nazionale incompatibile con quella comunitaria.