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Fermo amministrativo, il preavviso non e' un atto impugnabile

La comunicazione preventiva di ganasce fiscali notificata dal concessionario della riscossione non comporta alcun pregiudizio al patrimonio del contribuente.

La Corte di Cassazione con sentenza del 14 aprile 2009 n.8890 conferma che il preavviso di fermo amministrativo di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non produce alcun pregiudizio al patrimonio perché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri può pienamente utilizzare il bene e disporne. Inoltre in quanto atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 Legge 689/81 non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.

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