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Contratto a termine: le regole in vigore

Il rapporto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato, tuttavia il datore di lavoro al momento dell'assunzione, può decidere di fissare una scadenza alla durata del contratto.

Le ragioni che giustificano l'apposizione di un termine sono di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Tali ragioni devono essere esplicitate, devono rispondere a requisiti di oggettività e sussistere al momento della stipulazione del contratto. In caso di mancanza di queste reali esigenze, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.

Un profondo cambiamento apportato di recente, stabilisce che tali ragioni sono riferibili anche alla ordinaria attività del datore di lavoro.

L' assunzione a termine deve risultare da un atto scritto. In mancanza il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel contratto vanno specificate anche le concrete ragioni che giustificano la scadenza. Il contratto non può durare oltre i tre anni, l'unica eccezione è consentita per il lavoratore in mobilità. Con il consenso del lavoratore, è tuttavia possibile prorogare il contratto, se la durata iniziale è inferiore a tre anni. La proroga è consentita una sola volta, a condizione che sia giustificata da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa, per la quale è stato stipulato il precedente contratto.

La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato si verifica solo nel caso di continuazione del rapporto oltre il 20 giorno, se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi; oltre il 30 giorno se il contratto ha una durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto prosegue ma non oltre tale periodo di tolleranza, si verificano solo conseguenze di tipo risarcitorio, ovvero una maggiorazione della retribuzione pari al 20%, per ogni giorno di prosecuzione del rapporto fino al decimo; per ogni giorno ulteriore la maggiorazione è fissata nella misura del 40%.

Nel caso di successione di più contratti, tra un contratto e l'altro deve intercorrere un intervallo minimo di 10 giorni, se il contratto sia di durata fino a sei mesi, di 20 giorni se il contratto sia di durata superiore a sei mesi. Se questo intervallo non viene rispettato, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato; se i due rapporti si susseguono senza soluzione di continuità, si considera a tempo indeterminato l'intero rapporto, dalla stipulazione del primo contratto.