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Per il licenziamento valgono anche le forme non scritte, purche' inequivocabili

Per il licenziamento valgono anche le forme non scritte, purché inequivocabili

Le procedure per il licenziamento potrebbero anche non essere scritte, purché chiare, trasparenti e inequivocabili per il dipendente che le riceve. Con questa massima la Corte di Cassazione (sentenza n. 6447/09) ha sancito che nell’ambito delle procedure inerenti il licenziamento, non sussiste per il datore di lavoro alcun onere di adottare formule preordinate e che la volontà di eseguire un licenziamento può essere espressa anche in forme indirette purché risultino chiare, trasparenti e raggiungano correttamente il lavoratore interessato.

Nel caso specifico esaminato dalla Corte, l’annotazione sul libretto del lavoro della data di cessazione del rapporto di lavoro esprimeva inequivocabilmente la volontà del datore di lavoro ad effettuare il licenziamento, e proprio a decorrere da tale data decorreva il termine, in favore del lavoratore, per impugnare lo stesso.


Il lavoratore si era rivolto al giudice perché sosteneva si trattasse di un licenziamento illecito, in quanto non comunicato in forma scritta. Dapprima il Tribunale ha accolto le richieste dl lavoratore, condannandolo a pagare le retribuzioni maturate fino all’effettivo reintegro al lavoro. In seguito la Corte d’Appello ha affermato che la restituzione del libretto di lavoro con l’indicazione della data del recesso non costituiva forma equipollente della dichiarazione scritta di licenziamento.

Contro la decisione l’azienda ha presentato ricorso e la Suprema Corte, attraverso il richiamo a due precedenti sentenze (la n. 17652/07 e la n. 6900/95) ha precisato che: il licenziamento è da qualificare “atto unilaterale recettizio”, le annotazioni contenute nel libretto di lavoro hanno natura di scrittura privata e costituiscono attestazioni unilaterali di determinati fatti, la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro contenuta nel libretto di lavoro, quindi, vale come atto scritto di licenziamento dalla data della relativa riconsegna.


Il fatto che il datore di lavoro abbia personalmente consegnato il libretto di lavoro al dipendente all’atto della cessazione del rapporto, ha rafforzato la sua volontà inequivocabile di porre fine al rapporto di lavoro. La restituzione del libretto di lavoro con l’indicazione del TFR spettante, contiene in sé l’inequivocabile manifestazione della volontà di far cessare il rapporto di lavoro.