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Distacco e l’irap, le regole per il costo del lavoro

Il trattamento del distacco ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, consiste nella sostanziale neutralità dell’operazione come affermato sin dal 1998 dal Ministero delle Finanze che ha fornito istruzioni con circolare n.263 del 12 novembre 1998.

In buona sostanza permane il principio cardine dell’IRAP secondo il quale il costo del lavoro rimane indeducibile dal valore della produzione e di converso sono intassabili i rimborsi del costo del lavoro ricevuti dal distaccante.

Principio che deriva dal fatto che anche le somme corrisposte a lavoratori in distacco sono da considerarsi costo del lavoro da indicare in bilancio nella voce B9) del conto economico sia per il distaccante che per il distaccatario.


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