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La transazione non chiude la vertenza con l'inps per omissione contributiva

La transazione relativa al rapporto di lavoro non chiude il contenzioso derivante dallo stesso sul piano previdenziale.

L’accordo transattivo firmato da un'azienda e dal lavoratore in relazione al quale sono stati omessi i contributi, non ha alcuna efficacia rispetto all’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS.

L’obbligo contributivo del datore di lavoro esiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti.

La Corte di Cassazione, ha stabilito che il rapporto previdenziale è autonomo rispetto a quello di lavoro, riconferma quindi la sentenza di merito che affermava la sussistenza dell'obbligo contributivo del datore di lavoro indipendentemente dal fatto che fossero stati soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, o che questi avesse rinunziato ai suoi diritti.

E’ pertanto escluso che la transazione stipulata con il lavoratore dispieghi effetti nel giudizio nel quale l’INPS fa valere il credito contributivo. Già la Corte Suprema si era espressa in tal senso con le sentenze 13 agosto 2007 n. 17670 e 3 marzo 2003, n. 3122.

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