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Inail - minimi di retribuzione imponibile giornaliera

Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 : "Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).

D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970 : "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi". Artt. 1, 5 e 7.

Legge n. 160 del 3 giugno 1975: "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale". Art. 22, comma 1.

Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981 , convertito in legge n. 537 del 26 settembre 1981: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 - 4) e allegate Tabelle A e B.

Decreto legge n. 462 del 12 settembre 1983 , convertito in legge n. 638 dell’11 novembre 1983: "misure urgenti in materia previdenziale". Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984 , convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: "misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000.

Decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989 , convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: "disposizioni urgenti in materia contributiva". Art. 1, comma 1.

Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 : "disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.

Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 : attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11.

Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale : determinazione dell’imponibile medio giornaliero e l’elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica : nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

Legge n. 142 del 3 aprile 2001 , come modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6.

Decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001 : disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001.

Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze : fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2.

Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.

Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 : attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235).

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 787 – Legge Finanziaria 2007 (S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299).

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (G.U. 29 dicembre 2007, n. 301): Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Decreto 28 gennaio 2009 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 31 gennaio 2009, n. 25): determinazione, per l'anno 2009, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398

Decreto 30 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (G.U. 10 ottobre 2008, n. 238): “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° gennaio 2008, per il settore industria” Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° gennaio 2008

Circolare Inail n . 17/1998 : “Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, r ecante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro". Nuova formulazione dell'articolo 29 del TU 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997

Circolare Inail n. 43/1998 : Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente": indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa

Circolare Inail n. 48/2002 : “ Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti”

Circolare Inail n . 28/2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”

Circolare Inail n . 22/2004 : “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina”

Circolare Inail n. 57/2004 : “Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile”.

Circolare Inail n. 79/2004 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.

Circolare Inail n . 19/2006 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.

Circolare Inail n . 22/2006 : “Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni”.

Circolare Inail n. 67/2008 : “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2008”

Circolare Inail n . 28/2008 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2008.”

Circolare Inail n. 46/2008 : “Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali – Premio speciale unitario”.

Circolare Inail n . 9/2009: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2008. Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici radiologi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2008”

Circolare Inail n. 12/2009 : “Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2009”

INDICE

Pag.

PRIMA SEZIONE: Premi assicurativi ordinari

7

PREMESSA

1.

MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

7

2.

LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

9

3.

RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

9

4.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

11

4.1

Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

4.2

Limiti Minimi di retribuzione giornaliera - Anno 2009

4.3

Lavoratori a domicilio

5.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE

13

5.1

Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.U. n. 1124/1965

5.2

Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale

5.3

Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale

6.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

22

7.

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

25

8.

LAVORATORI PARASUBORDINATI

26

8.1

Prestazioni occasionali

26

9.

SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

28

SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari

PREMESSA

29

10.

PREMI SPECIALI UNITARI

29

TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.

41





PRIMA SEZIONE: Premi assicurativi ordinari.

PREMESSA

Il premio assicurativo ordinario è calcolato in base al tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi 1 con riferimento alla lavorazione assicurata ed all'ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione imponibile 2 su cui calcolare il premio assicurativo può essere la

retribuzione effettiva 3

retribuzione convenzionale 4

retribuzione di ragguaglio 5

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nel determinare la base effettiva minima di calcolo del premio si deve tenere conto :

• mensilmente, della retribuzione imponibile prevista da leggi e contratti 6

• la retribuzione mensile contrattuale deve essere rapportata a giorno e, pertanto, divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire

• si deve prendere in considerazione l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale (come calcolato) e il limite minimo di retribuzione giornaliera 7 annualmente rivalutato in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT e adeguato, se inferiore, al 9, 5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore dal 1° gennaio dell'anno considerato

• laddove sia più elevato l'importo contrattuale, si deve confermare la retribuzione effettiva del mese considerato, senza operare alcun adeguamento

• viceversa, laddove sia più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e, dunque, moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire ed all'importo così determinato si deve adeguare la retribuzione effettiva del mese considerato.

Per l' anno 2009 , la variazione percentuale calcolata dall' ISTAT è pari al 3, 2% .

Tenuto conto, pertanto, della normativa vigente 8 in tema di minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, nell' Allegato n. 1 – tabelle A, B e C – si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera per l' anno 2009 .

Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 43, 49 9 .

2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili , per l' anno 2009 :

Anno 2009

Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti (1) (2)

43, 49

mensile(x 26)

1.130, 74



(1) esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente di cui al paragrafo 3 - punti A, B e C.


(2) inclusi i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970, che a decorrere dall'1.1.2007 pagano il premio in relazione alla retribuzione effettiva (D.Lgs. n. 423/2001) – vedi circolare n. 24/2007, paragrafo 4.

A.2 MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA

Il minimale di €. 43, 49 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita 10 (uguale a €. 46, 33: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro 11 .

3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

A. gli operai agricoli 12 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale 13 .

Per l’ anno 2009 , quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

Anno 2009

Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli

38, 69



B. le seguenti erogazioni speciali :

trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro 14 .
In particolare, ai fini della determinazione della base imponibile, nei giorni lavorativi mensili non devono essere ricompresi quelli da retribuire con i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dalla retribuzione contrattuale devono essere esclusi i relativi trattamenti.

assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana 15 .
La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.
Il valore di tale assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro 16 .

Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.

C. le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente 17 , sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

4. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L' imponibile convenzionale 18 è , per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile “effettivo” ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore 19 .

L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite 20 .

4.1 MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l' anno 2009, a € 24, 16 21 .

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.


4.2 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2009

Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.

Anno 2009

Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori , le retribuzioni convenzinali

retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

43, 49

retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

24, 16

soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi e soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della Legge n. 381/1991 22

30, 52
(1)



(1) Imponibile giornaliero da prendere a base ai fini dell'applicazione degli aumenti percentuali previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), art. 1, c. 787. (v. paragrafo 5.3, lettera B)

Il riepilogo per l'anno 2009 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali ed il riepilogo per gli anni 1999– 2009 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell' Allegato n. 3 e nella tabella dell' Allegato n. 4 .


A.2 LAVORATORI A DOMICILIO 23

Per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Pertanto, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’ anno 2009 , a €. 24, 16 24 .

Detto limite, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 43, 49 25 .

5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE 26

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

A. Generalità delle retribuzioni convenzionali , a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).

Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 300 27 .

Criteri di calcolo da applicare:

• retribuzione convenzionale annuale 28

L'importo annuale va diviso per 300 e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

• retribuzione convenzionale giornaliera 29

L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile 30

L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari 31 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2009, con Decreto 28.1.2009 32 .

5.1 CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/1965 33

A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal 1°gennaio 2008, l’imponibile giornaliero (€. 13.899, 90 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 13.899, 90 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° gennaio 2008

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

46, 33*

mensile

1.158, 33



* per arrotondamento del valore di € 46, 333

Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati 34
· allievi dei corsi di istruzione professionale
35
· lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
36
· lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
37

B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965

· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile 38 .


Dal 1°gennaio 2008 , l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 39 :

dal 1° gennaio 2008

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

46, 54*

mensile

1.163, 50



* per arrotondamento del valore di € 46, 5400

· Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994 40

Per questi soggetti 41 è stabilita 42 una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile , ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.


Dal 1° gennaio 2008 , l’imponib