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I.r.a.p e iva su trasferte

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 84/E del 31 Marzo 2009 ha stabilito che l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio non può essere dedotta dalla base imponibile Irap.

Viene inoltre chiarito che l’I.V.A. indetraibile derivante dalla mancata richiesta della fattura in caso di prestazioni di somministrazione di pasti o per le altre tipologie di spese di trasferta, dipendendo da una scelta discrezionale del contribuente e non da un’indetraibilità oggettiva, deve essere considerata indeducibile ai fini delle imposte dirette ed anche i fini della determinazione del valore della produzione ai fini I.R.A.P.

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