Sei in: Altro

Variazione in diminuizione dell'iva per beni diminuiti

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85 del 31 marzo 2009, rilascia spiegazioni in merito alla procedura di variazione in diminuzione dell'Iva, secondo quanto disposto dall'articolo 26 del Dpr 633/72. E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se nel caso in cui un cliente, secondo gli accordi contrattuali, eserciti la facoltà di resa di alcuni prodotti acquistati in precedenza, sia più corretto emettere una nota di accredito a fronte della fattura già emessa, oppure, in alternativa, al momento di una successiva vendita, emettere una nuova fattura che contenga sia l'indicazione dell'Iva a debito relativa ai nuovi beni venduti, sia, con il segno meno, l'imposta a credito relativa ai beni restituiti. L’Agenzia ha affermato che la restituzione del bene configura una "clausola risolutiva espressa" di natura potestativa, che può fungere da presupposto per la variazione in diminuzione dell'imposta, così come sancito dal citato articolo 26, Dpr 633/72.
Comunque, vi deve essere una corrispondenza tra il documento che attesta la variazione e la fattura originaria. Inoltre, esso deve contenere i dati necessari per individuare le generalità del cedente e del cessionario, la quantità e qualità del bene venduto e poi reso, il prezzo del bene restituito, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta, facendo coesistere l'Iva a debito e quella a credito.

Testo della risoluzione