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31 marzo: scadenza del periodo transitorio per i contratti a termine

Il 31 marzo termina il periodo transitorio per il calcolo della durata massima consentita alla stipula dei contratti a termine stabilita in 36 mesi.


La legge n.247/2007, ha introdotto una norma transitoria per i contratti o le proroghe che saranno stipulati dopo il 1 ° gennaio 2008, posticipando di 15 mesi l'entrata in vigore della legge e rinviando al 1° aprile la sua efficacia.


L’analisi delle ipotesi che si possono verificare in tale data è necessaria al fine del riscontro dell’efficacia dei contratti a termine già avviati e di quella dei contratti ancora da stipulare.

contratti a termine stipulati e cessati prima del 1° Gennaio 2008

non opera il limite temporale massimo dei 36 mesi

contratti a termine in corso alla data del 1° Gennaio 2008, la cui

durata superi i 36 mesi

continuano fino alla normale scadenza del termine prevista nel contratto

senza conseguenze legate ad un eventuale superamento dei 36 mesi

contratti a termine stipulati dopo il 1 Gennaio 2008

se il contratto ha superato il periodo di 36 mesi complessivi

se cessa entro il 31 marzo

evita il rischio di conversione a tempo indeterminato

se cessa dopo il 31 marzo

conversione a tempo indeterminato

contratti avviati dal 1° Aprile 2009

verificare la sommatoria dei periodi precedentemente svolti tra le parti prima di avviare il contratto



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