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Contratto a termine: fine del periodo transitorio

Il Protocollo del 23 luglio 2007 ratificato tra le Parti sociali e il Governo, in materia di rapporto di lavoro a termine, ha piena attuazione.

Dal 1° aprile, la durata massima di 36 mesi dei contratti a termine, comprensiva di proroghe e rinnovi, ha la sua ufficializzazione.

Il mancato rispetto del predetto limite massimo comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal momento del suo superamento.

La fase transitoria che aveva permesso ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008 di proseguire fino alla loro naturale scadenza e ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008 di derogare al termine di 36 mesi, a condizione che tali contratti cessassero entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle nuova disciplina vincolistica, è conclusa.

Irrilevanti quindi d’ora in poi i periodi di inattività e di sospensione che si possono verificare tra i singoli rapporti compresi gli intervalli di 20 o 10 giorni di cui all’art. 5 c. 3 e 4 D.Lgs. 368/01.

Nella stipula del contratto a termine non può mai essere dimenticata la sussistenza di esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive nonché la necessità di un’illustrazione dettagliata delle causali pur se non riferita a situazioni straordinarie.

Determinanti ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di durata massima sono la stipula di contratti con lo stesso datore di lavoro e lo svolgimento di mansioni equivalenti. Come precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare 13 del 2 maggio 2008, l’equivalenza non deve essere intesa come mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle previste dal nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività svolte.

Con la nuova normativa, fermo restando il consenso del lavoratore, la proroga è possibile una sola volta quando il contratto iniziale ha durata inferiore a 3 anni.

Non c’è più lo specifico riferimento alla eccezionalità e la durata può essere superiore al contratto iniziale. La motivazione ovviamente dovrà riferirsi alla stessa attività per la quale si è perfezionato il contratto iniziale.

Deroghe al limite massimo di durata di 36 mesi potranno derivare da:

a) stipula presso la DPL e per una volta sola di un ulteriore contratto a termine di durata massima di 8 mesi, secondo gli avvisi comuni stipulati per i settori industria, artigianato e cooperative ed è possibile pattuire individualmente durate inferiori con riserva di successiva proroga fino a concorrenza del limite complessivo massimo;

b) assunzione per lavorazioni stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 con possibilità della contrattazione nazionale di introdurre ulteriori eccezioni correlate alla stagionalità delle attività;

c) rapporti di lavoro stipulati con agenzie di somministrazione;

d) assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

e) contratti di inserimento;

f) contratto di apprendistato;

g) deroghe contrattuali previste dalla contrattazione nazionale territoriale, aziendale (Legge 133/2008), con sottoscrizione presso la Direzione Provinciale del Lavoro e con il lavoratore sindacalmente assistito.

Data la specialità del loro rapporto di lavoro, dalla disciplina di cui sopra sono esclusi i dirigenti per i quali vige il limite massimo di durata di 5 anni.

Questo il quadro attuale ma dati i numerosi aggiustamenti che questo contratto ha subito in particolar modo con le novità contenute nella Legge 247/2007, non è escluso che il legislatore debba presto ulteriormente intervenire.