Sei in: Altro

L'inps sulla disoccupazione: allargata l'indennita'

Precisa l'Istituto nazionale di previdenza sociale nel suo messaggio numero 6731/2009 che in mancanza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela della disoccupazione (articolo 19, comma 1, Legge n. 2/2009) si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alle norme vigenti.



INPS - Messaggio 24 marzo 2009, n. 6731

Circolare n. 39 del 6 marzo 2009 - Precisazioni e istruzioni operative

Con circ. n. 39 del 6 marzo 2009 sono state impartite le prime disposizioni per l’attuazione del comma 1, art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le innovazioni introdotte, come già indicato in circolare, prevedono l’estensione dell’indennità di disoccupazione non agricola sia in termini di durata, sia in termini di beneficiari, sia di settori di lavoro.

Altra importante innovazione riguarda le cause di sospensione che la legge n. 2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali, quali ad esempio crisi di mercato, mancanza di lavoro, di commesse, di materie prime, eventi imprevisti ed improvvisi. Sono ovviamente esclusi dal campo di applicazione della presente legge i casi di sospensioni programmate.

Oltre ad aver aumentato la durata fino ad un massimo di 90 giornate per l’indennità di disoccupazione ordinaria sia con requisiti normali, sia con requisiti ridotti, per quest’ultimo trattamento è stata ampliata la platea dei beneficiari ai lavoratori di tutti i settori, avendo abrogato le disposizioni, di cui alla legge n. 80/2005, che limitavano il trattamento ai soli lavoratori dell’artigianato.

Va precisato che - come da istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/03/2009 - nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, si considerano esauriti ed i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

A tale proposito è bene ricordare che la comunicazione del datore di lavoro, di cui al comma 1-bis dell’art. 19, deve contenere oltre alla data di sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, anche i nominativi dei lavoratori interessati e la dichiarazione che subordina l’eventuale ricorso all’utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga, all’esaurimento dei periodi di tutela previsti alle lettere da a) a c) del citato comma 1.

Per quanto riguarda il trattamento previsto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, dalla lettera c) dello stesso comma 1, art. 19, per i lavoratori sospesi o licenziati con la qualifica di apprendista, le relative pratiche saranno acquisite con:
- codice 65 nelle ipotesi di sospensione
- codice 51 nelle ipotesi di licenziamento unitamente alla indicazione della qualifica (A).

E’ utile ribadire che, qualora venisse a mancare l’intervento integrativo degli enti bilaterali, anche detti lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente, nel presupposto che i periodi di tutela previsti dal più volte citato art. 19, comma 1 della legge n. 2/2009, sono da considerarsi esauriti.

Si precisa inoltre che nei rapporti di somministrazione di lavoro, il beneficio spetta in caso di interruzione o fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli enti bilaterali.

Da ultimo è bene rammentare che il 19 febbraio 2009 il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Pasquale Vespoli, ha firmato il decreto per l’assegnazione alle Regioni e alle Provincie Autonome delle risorse necessarie ad assicurare ai lavoratori interessati la continuità delle prestazioni e dei trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga.

Le Regioni e le Provincie autonome sono impegnate a spendere immediatamente le risorse ivi previste.

Si allega, per opportuna conoscenza, nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 14/prov/56 del 13/03/2009.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 13 marzo 2009, n. 56

Decreto Ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009 di assegnazione provvisoria delle risorse destinate, per l'anno 2009, agli ammortizzatori sociali in deroga.

Si fa riferimento al decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, di assegnazione provvisoria delle risorse destinate, per l'anno 2009, alle concessioni e proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga nei territori, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

Al riguardo, si precisa che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sugli ammortizzatori sociali in deroga, siglato in data 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al Decreto sopra indicato, possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008.

Si precisa, altresì, che, ai fini dell'applicazione delle sospensioni lavorative con intervento integrativo degli enti bilaterali di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali medesimi, i periodi di tutela ivi previsti si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.