Sei in: Altro

Per i contratti part-time rimborso delle sanzioni pagate per il mancato invio alle dpl

Con la nota n. 4243 del 23 marzo 2009, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha dettato istruzioni operative in materia, poiché negli Uffici sono sorti dubbi per le ordinanze ingiunzioni che, ormai inoppugnabili, devono essere iscritte a ruolo e per quelle già iscritte a ruolo, attualmente in fase di riscossione coattiva a cura del concessionario.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 61/2000, il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto part-time, aveva l’obbligo di trasmettere copia del contratto alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. La mancata trasmissione o la trasmissione oltre il termine previsto era sanzionato dal punto di vista amministrativo dall’art. 8 dello stesso decreto legislativo.

La norma è stata abrogata dall’art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, e attualmente non vige più il suddetto obbligo.sono tuttavia ancora in corso procedimenti nelle varie DPL, ovvero vi sono ordinanze ingiunzioni in attesa di essere emesse, emesse, ma non ancora esecutive, infine, emesse, avverso le quali è in corso il giudizio di opposizione.

L’Amministrazione riesaminerà i provvedimenti sanzionatori ingiuntivi e quelli esecutivi eventualmente attuati, procedendo all’auto-annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo motivando adeguatamente la scelta sulla base della sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, ravvisabile nella necessità di ottemperare ad una normativa comunitaria.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Circolare 24 marzo 2009, prot n. 4243