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Fisco soft sui trust commerciali

Su un atto istitutivo di un trust - con il quale una società trasferiva il patrimonio al trustee affinché procedesse alla liquidazione di essa nell’interesse di soci e creditori - l’Ufficio fiscale territorialmente competente applicava l’imposta sulle donazioni. Il notaio cui era stato notificato l’avviso di liquidazione adiva la Commissione tributaria provinciale, sostenendo la non soggezione dell’atto all’imposta, poiché non si trattava di atto di liberalità in quanto il trust aveva scopo liquidatorio. Mancavano cioè animus donandi e arricchimento patrimoniale del beneficiario, che dalle Entrate era stato individuato nei soci e nei creditori. L’Agenzia fiscale riteneva, peraltro, che - differenziandosi il trust dagli altri vincoli di destinazione perchè comporta la segregazione dei beni rispetto al patrimonio personale del disponente e a quello del trustee - la costituzione dei beni in trust rileva in ogni caso ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Ecco che invece la Ctp di Lodi – sentenza 12 gennaio 2009 – ribadisce che in materia di trust non si può generalizzare, dovendosi valutare l’applicabilità dell’imposta caso per caso, a seconda della natura del negozio giuridico e degli effetti che produce. I trust commerciali, in particolare, hanno scopo liquidatorio del patrimonio conferito, perciò non generano vincoli di destinazione che rilevino ai fini fiscali.