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Ravvedimento operoso: le recenti circolari confermano le interpretazioni date dai consulenti del lavoro

Commento dell’Agenzia delle Entrate alle Novità del D.L. 185/2008 Circolare 10/E 2009 Dalla circolare in argomento con riferimento all’argomento in epigrafe solo conferme all’interpretazione già date. In particolare dall’interpretazione che se ne può dedurre dalla lettura delle “due” recenti elaborazioni ministeriali di prassi (ci si riferisce alle circolari N. 8/E e 10/E corrente anno) e tenuto conto delle risposte date nell’ambito del Telefisco 2009, sembra che l’amministrazione abbia ritirato l’interpretazione secondo la quale il perfezionamento dell’interpello richieda il versamento in unica soluzione delle imposte, Sanzioni e degli interessi. Rinviando ai contenuti (tutti condivisi) della circolare 10/E 2009 capitolo 5 per i dovuti approfondimenti, di seguito propongo in estrema sintesi le modifiche apportate all’istituto del Ravvedimento. Il decreto 185/2008, prevede all’articolo 16, a decorrere dal 29 novembre 2008, la sostituzione delle misure di riduzione delle sanzioni in applicazione dell’istituto del ravvedimento previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. In particolare avremo che: - la misura di 1/8 (ovunque ricorra nella norma di cui sopra) è sostituita da quella pari ad 1/12; - la misura di 1/5 (ovunque ricorra nella norma di cui sopra) è sostituita da quella pari ad 1/10. Le nuove misure trovano applicazione a tutti i ravvedimenti attuabili e perfezionati dalla data del 29 novembre 2008 anche se le violazioni trovano causa in periodo precedenti.

Va notato che, non solo è ridotta la misura delle sanzioni in ravvedimento, ma anche la differenza delle misure ora previste per il ravvedimento breve e quello lungo.

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