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Ritenute scomputabili anche in assenza di certificato del sostituto

I contribuenti possono dedurre dall’IRPEF le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo anche in mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.

Il contribuente è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, anche nei casi in cui non abbia ricevuto dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta: della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, che comprovi l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura.

Se fattura e documentazione vengono prodotte in sede di controllo ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, alle stesse deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

La dichiarazione sostitutiva , accompagnata dalla fattura dove è indicato l’ammontare della ritenuta e dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari , assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 19/03/2009, n. 68/E