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Permesso elettronico extraue e assegnazioni da parte di datori stranieri all'esame dell'inps

Aggiornamenti normativi in materia di titoli di soggiorno.

Si comunicano due importanti novità riguardanti i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari, intervenute negli ultimi mesi, rilevanti ai fini della gestione del rapporto di servizio con gli utenti extracomunitari.

1. Indicazione del motivo del soggiorno sui permessi elettronici

Preliminarmente, anche facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si riepiloga la disciplina dei permessi di soggiorno elettronici.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato introdotto con Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2004 e poi adottato da tutte le Questure, dopo una sperimentazione in alcune province pilota, a partire dall'11 dicembre 2006 in concomitanza con l’applicazione della nuova procedura informatizzata per il rilascio/rinnovo dei documenti di soggiorno. Si tratta di una tessera magnetica con un microchip al suo interno ed una banda a memoria ottica su cui sono registrati i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale.

Il permesso di soggiorno elettronico non riportava, tra gli elementi grafici impressi sulla smart card, l’indicazione del motivo per il quale era stato rilasciato, non consentendo, così, di identificare le facoltà - in primis quella relativa al lavoro - riconosciute al titolare del documento. Il Ministero dell’Interno è intervenuto sull'argomento e, con un telegramma urgentissimo del 13 dicembre 2007, invitava le Questure a rilasciare, su richiesta degli interessati, un'attestazione cartacea che certificasse il motivo del rilascio del permesso di soggiorno.

Tale attestazione è stata finora richiesta dalle Sedi al fine di verificare la condizione di lavoratore, o meno (es. familiare), del titolare del permesso, rispetto alla esigenza amministrativa rappresentata o alle prestazioni previdenziali richieste.

Il Ministero dell’Interno ha recentemente comunicato che è stato modificato il sistema e che dal 28 ottobre 2008 sui permessi in formato elettronico viene riportato anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.

Si precisa, però, che per i permessi di soggiorno rilasciati prima di tale data è ancora necessario, da parte delle Sedi, richiedere, laddove opportuno, l’attestazione cartacea con indicato il motivo del rilascio.

Complessivamente in questi ultimi due anni sono stato presentate agli uffici postali più di 2 milioni e 200mila domande e sono stati rilasciati un milione e 236mila permessi di soggiorno in formato elettronico.

Data di validità dei permessi di soggiorno

Sono ancora molte le Questure che impiegano mesi per rilasciare o rinnovare i permessi di soggiorno, rischiando di consegnare permessi già scaduti o prossimi alla scadenza.

Per semplificare la procedura e non penalizzare i cittadini stranieri, il Ministero dell’Interno ha ora fornito un’indicazione agli uffici delle questure, per cui i permessi di soggiorno, sia in caso di primo rilascio che di rinnovo, avranno decorrenza a partire dalla data di decretazione (e non dalla data di richiesta o di scadenza del precedente titolo).

E’, pertanto, possibile che la data di scadenza del ‘vecchiò permesso e la data di decorrenza del ‘nuovò permesso non coincidano.

Nel periodo intercorrente tra le due date il cittadino straniero che ha fatto richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o che è in attesa di ricevere il primo permesso per lavoro subordinato, può attestare la regolarità della sua posizione di soggiorno e la piena titolarità dei diritti ad essa correlati (ad es. lo svolgimento dell’attività lavorativa), semplicemente presentando la ricevuta cartacea attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o di rilascio di primo permesso.

Ciò in applicazione di due Direttive del Ministero dell’Interno portate a conoscenza delle Sedi attraverso i messaggi n. 027641 del 16 ottobre 2006 e n. 007742 del 23 marzo 2007.

Con l’occasione si forniscono informazioni sul Decreto flussi 2008.

Il 3 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 10.12.2008 Serie Generale, il D.P.C.M. concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008 che ha fissato l’ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, di cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di n. 150.000 unità.

Con la circolare del 5 dicembre 2008 emanata dal Ministero dell’Interno, la suddetta quota è stata ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno sulle richieste inviate agli Sportelli Unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

L’assegnazione delle quote riguarda:

n. 44.600 unità da riferire al lavoro domestico e altri settori, destinate ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;

le rimanenti n. 105.400 unità sono invece assegnate per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona (colf e badanti), e verranno ripartite fra i cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi di cui sopra.

Si ritiene opportuno evidenziare le novità che sono state introdotte dal decreto flussi 2008 con riferimento ai seguenti aspetti:

1. Soddisfacimento richieste assunzione

Non vi sarà inoltro di domande da parte degli interessati in quanto verranno prese in considerazione le domande che sono state presentate ai sensi del precedente decreto flussi (DPCM 30 ottobre 2007 - circolare n. 1 del 30/11/2007- messaggio INPS n. 002226 del 29/01/08) entro il 31 maggio 2008, risultate in esubero, rispettando l’ordine cronologico di presentazione.

2. Assunzione da parte di datori di lavoro stranieri

Nel caso in cui la domanda nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che dimostri di essere in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o comunque di averne presentato richiesta alla data di pubblicazione del decreto.

Più precisamente, le domande di assunzione presentate dai datori di lavoro stranieri, saranno prese in considerazione solo se:

sono in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo;

hanno inoltrato domanda per ottenerlo entro il 10 dicembre 2008;

sono in possesso della vecchia carta di soggiorno;

sono in possesso della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario rilasciata in base al D.lgs n. 30/2007

Il datore di lavoro straniero è tenuto a confermare l’interesse all’assunzione, entro 20 giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, a pena di esclusione.

Nel caso in cui le domande di nulla-osta al lavoro siano presentate da persone giuridiche aventi sede in Italia, i cui legali rappresentanti sono stranieri non comunitari, saranno, invece, esaminate indipendentemente dal titolo di soggiorno da questi posseduto.

Le istanze presentate da datori di lavoro italiani e comunitari sono, invece, tutte ammesse alla valutazione ai sensi del decreto flussi in questione e non sono obbligati a dare conferma.

3. Esame delle domande

Le domande relative al decreto flussi 2008 verranno prese in considerazione solo dopo l’esaurimento delle domande presentate per l’anno 2007, ad oggi ancora in fase di lavorazione.