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Riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Quadro Normativo

Legge 27 marzo 1992, n. 257 , articoli 9 e 13, comma 8, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271

Legge 31 luglio 2002, n. 179 , articolo 18, comma 8

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 , articolo 3, comma 132

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2004 , di attuazione dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Circolare Inail n. 90 del 29 dicembre 2004 : “Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto”

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 , articolo 1, commi 20, 21 e 22

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2008 , di attuazione dei commi 20 e 21, art. 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione dell'esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriali.

PREMESSA

Per alcune realtà produttive, il Ministero del Lavoro ha emanato atti di indirizzo sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modifiche.

La legge n. 247 del 2007 di approvazione del “Protocollo Welfare”, d'ora in avanti denominata Legge, all'art. 1, commi 20 e 21, è intervenuta in tale ambito prevedendo, per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione all'amianto per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Il successivo comma 22 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto interministeriale attuativo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 12 marzo 2008, d'ora in avanti denominato Decreto, il quale detta le modalità di attuazione dei commi 20 e 21, precisando l'ambito di applicazione della Legge.

1. Ambito di applicazione

L'art. 1, comma 1, del Decreto individua i destinatari delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 20, della Legge nei lavoratori che:

a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto, per i periodi successivi all'anno 1992 e fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c) non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della Legge 1 .

In relazione a quanto stabilito alla lettera a), ai fini della trattazione delle nuove domande di cui al successivo punto 2, possono essere valutati i periodi lavorativi successivi al 1992, anche se non esplicitamente richiesti con la domanda presentata entro il 15 giugno 2005, risultanti dai curricula professionali presentati dai lavoratori.

Da quanto stabilito alla lettera b), consegue l'applicazione della Legge ai soli reparti, aree produttive o mansioni per i quali gli atti di indirizzo riferiti ai singoli siti produttivi riconoscono l'esposizione all'amianto protratta al 31 dicembre 1992.

La ricognizione effettuata sugli atti di indirizzo in possesso dell'Istituto ha portato all'individuazione di quindici siti produttivi, riportati nell'allegata tabella 2 , per i quali risultano verificate le predette condizioni.

2. Presentazione delle nuove domande

La nuova domanda, predisposta secondo lo schema allegato 3 , può essere presentata a qualsiasi sede dell'Istituto entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero entro l'11 maggio 2009.

L'eventuale discordanza dallo schema, tuttavia, non costituisce elemento sufficiente per respingere la nuova domanda. In particolare, si conferma la validità delle domande già presentate utilizzando lo schema in precedenza reso disponibile sul sito istituzionale ( //www.inail.it ). Nel caso in cui le nuove domande risultino carenti delle necessarie informazioni, le sedi provvedono a richiederne l'integrazione al lavoratore.

Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL, la data del timbro postale di invio in caso di raccomandata o la data di invio in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.).

3. Procedura per il riconoscimento

L'art. 2 del Decreto disciplina le modalità procedurali da porre in atto per il rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto ai lavoratori di cui all'art. 1 del Decreto medesimo.

In particolare, il comma 3 del predetto articolo prevede che “La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni”.

L'INAIL, ai fini del rilascio della certificazione:

• verifica il possesso, da parte del lavoratore che ha presentato la nuova domanda, dei requisiti previsti dall'art. 1 del Decreto;

• verifica il curriculum professionale presentato, anche successivamente all'11 maggio 2009, dal lavoratore in possesso dei requisiti sopra indicati, al fine di individuare i periodi lavorativi successivi al 1992 prestati nei reparti, nelle aree produttive e con le mansioni per i quali gli atti di indirizzo riferiti ai singoli siti produttivi riconoscono l'esposizione all'amianto protratta al 31 dicembre 1992;

• richiede alla ASL competente per territorio, di determinare, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del Decreto, la data di avvio della bonifica, eventualmente intervenuta entro il 2 ottobre 2003, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzi ministeriali, con riferimento a ciascuno dei siti produttivi sopra richiamati, in relazione al quale risulti in istruttoria, a seguito delle predette verifiche, almeno una nuova domanda corredata di curriculum professionale attestante periodi lavorativi successivi al 1992.

A tal fine trasmette alla ASL l'atto di indirizzo ministeriale comprensivo delle eventuali integrazioni e fornisce le ulteriori informazioni ritenute da quest'ultima indispensabili per lo svolgimento delle attività di competenza;

• incrocia, a seguito del ricevimento della predetta comunicazione, la data ivi indicata con le informazioni contenute nell'atto di indirizzo e nel curriculum professionale, al fine di procedere al rilascio della certificazione.

Possono verificarsi le seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui venga comunicata una data di avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003, viene rilasciata la certificazione di esposizione fino alla data comunicata;

b) nel caso in cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003 viene rilasciata la certificazione di esposizione fino a tale ultima data;

c) nel caso in cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003 e da tale comunicazione si evinca che l'esposizione a rischio amianto è cessata al 1° gennaio 1993, viene rilasciata apposita comunicazione con l'indicazione della motivazione del rigetto della nuova domanda.

I riconoscimenti ai sensi del Decreto non possono comunque estendersi oltre il 2 ottobre 2003.

In analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, la certificazione prevista dal Decreto viene rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla data di ricezione della comunicazione ASL.

L'emissione delle certificazioni in attuazione del Decreto avviene esclusivamente con il supporto di una apposita procedura informatica.

L'Istituto potrà altresì avvalersi, ove necessario, della collaborazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si applica, per quanto compatibile, la circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE



Allegati: 2

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1. 1° gennaio 2008.
2. Allegato 1 : Elenco dei siti produttivi interessati dall'applicazione dell'art. 1, comma 20, legge n. 247 del 24 dicembre 2007.
3. Allegato 2 : Schema di nuova domanda.