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Il rimborso guadagna tempo

L’Avvocatura generale dello Stato, conseguentemente alla disposizione del Legislatore che ha uniformato i tempi della richiesta del rimborso delle imposte pagate in eccesso con quelli della decadenza dell’accertamento (48 mesi), ha sollecitato l’agenzia delle Entrate a riparare lo squilibrio tra le posizioni delle parti del rapporto tributario (Fisco e contribuente). L’Agenzia ha risposto con la risoluzione 459/2008: i contribuenti che hanno pagato più del dovuto e che non possono presentare una dichiarazione integrativa a favore, anche per via della scadenza del termine per la presentazione, hanno la possibilità di recuperare le somme in eccesso con l’istanza di rimborso ad hoc entro 48 mesi dal versamento. In caso di dubbi, per evitare l’applicazioni di sanzioni per infedeltà della dichiarazione, anche integrativa, il contribuente potrà presentare dichiarazioni cautelative indicando componenti di dubbia imponibilità salvo presentare, poi, le istanze di rimborso. Tuttavia, restano incertezze derivanti dal disposto sull’impossibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore sia dell’Erario che del dichiarante, entro il più ampio termine per l’accertamento: se il contribuente rettifica a ridosso del termine dei 48 mesi l’ufficio avrà tempo per le verifiche, dal momento che il termine di decadenza decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione? Pertanto, si evidenzia come sia necessario che il Legislatore stabilisca esplicitamente che il termine per l’accertamento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Le nuove regole dei rimborsi valgono anche sulle modalità per far valere l’esclusione dall’Irap degli esercenti arti e professioni privi di autonoma organizzazione.