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Bonus famiglia in attesa di regole certe e chiare

I sostituti d’imposta recuperano il bonus famiglia in assenza di regole certe su tempi e modalità. Questo nuovo adempimento che grava sui sostituti d'imposta, esattori o cassieri dello stato a seconda del caso, oltre a non essere remunerato, crea difficoltà operative tali da rischiare di vanificare tale ruolo, rendendo comunque necessario il ricorso all'intervento diretto dell'amministrazione per i rimborsi non effettuati a causa d’incapienza. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 2/09 recita “ Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009”. Qui il primo problema. Il limite resta riferito al solo mese di febbraio? Oppure lo stesso segue la proroga del termine di presentazione, disposto per legge, ed il conseguente ampliamento del periodo di erogazione, disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate del 12 febbraio? Ed ancora, il comma 9 dell'articolo 1 della legge 2/09 appare in contraddizione con il precedente comma 8, che pone un limite del tutto innovativo alle somme che possono essere utilizzate per calcolare il limite di capienza, nel momento in cui dispone il recupero ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 sin dal giorno successivo alla corresponsione del bonus. L’articolo 17 in questione, infatti, non pone alcun limite alla compensazione dei crediti. Pertanto ci si domanda a quale scopo si sia voluto individuare il plafond di cui sopra se poi viene prevista la compensazione orizzontale nel modello F24?

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