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Non impugnabilita' delle risposte rese in sede di interpello

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 3 marzo 2009, ha precisato che la risposta dell'Amministrazione finanziaria a qualsiasi forma di interpello non può essere impugnata dal contribuente.

Gli interpelli possono essere classificati in due categorie:

1) interpelli finalizzati ad acquisire dall'Agenzia un parere sulla corretta interpretazione, rispetto al caso concreto, delle norme di natura tributaria (interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di atti, fatti o negozi, a carattere potenzialmente elusivo (interpello ex art. 21 della legge n. 413 del 1991);

2) interpelli diretti ad ottenere la valutazione da parte dell'Agenzia, in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza, circa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di uno specifico regime

tributario o per la disapplicazione di disposizioni tributarie volte a prevenire comportamenti elusivi.

Il comune denominatore fra le due categorie di interpello è rappresentato dalla circostanza che entrambe sono espressione di una attività di indirizzo e di interpretazione dell'Agenzia; in nessuna delle due ipotesi la risposta dell'Amministrazione determina effetti vincolanti nei confronti del contribuente, che resta libero di disattenderla.

La non impugnabilità delle risposte all'interpello si giustifica, essenzialmente, alla luce della loro natura di atti amministrativi non provvedimentali.

Lo stesso principio di non impugnabilità vale per le risposte agli interpelli disapplicativi ex articolo 37-bis, comma 8 del Dpr 600/73 anche se talvolta qualche Commissione tributaria di merito li ha erroneamente assimilati ad atti di diniego o di revoca di agevolazione.

Testo della circolare