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Fondi senza agevolazioni

FONDI SENZA AGEVOLAZIONI




Il Tribunale di primo grado della Commissione europea, motivando che per i fondi comuni di investimento e le SICAV specializzati nella compravendita di società di piccola o media capitalizzazione quotate nei mercati regolamentati dell’Unione non può prevedersi un’agevolazione fiscale, invita il nostro Governo all’intervento di correzione dell’articolo 12 del decreto legge n. 269/2003 (poi Legge n. 326/2003), per violazione dell'articolo 87 del Trattato Ue. La sentenza, emanata in data 4 marzo 2009, nega cioè legittimità alla introduzione, a mezzo di quell’articolo, di una disciplina fiscale dedicata ai detti Organismi di investimento collettivo del risparmio. La norma incriminata dispone che il risultato della gestione di questi strumenti finanziari specializzati nell’investimento in “small cap” sia soggetto ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi d’impresa con aliquota ridotta al 5 per cento, in luogo del 12, 5. Il punto è che tali agevolazioni favorirebbero oltremisura le richiamate tipologie di fondi d'investimento, determinando una indebita concorrenza con altre imprese finanziarie europee.