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Spese per soggiorni, alberghi e ristoranti

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.6/E TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE La circolare in commento produce alcuni “Ulteriori” chiarimenti in merito al trattamento tributario delle spese per soggiorni, alberghi e ristoranti. Guai a non richiedere la fattura quando l’imprenditore o il professionista sostiene tali costi nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale. Il risultato di tale comportamento, secondo l’Agenzia delle Entrate, è, non solo la ovvia inibizione alla detrazione dell’IVA sostenuta su tali spese, ma anche l’inibizione alla deducibilità del costo, dell’IVA non detraibile per carenza documentale, nella determinazione del reddito imponibile. Nella speranza che tale asserzione magari venga rivista in una delle prossime elaborazioni di prassi, intanto occorre rivisitare il comportamento adottato nel corso del 2008 dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2008. Si ricorda infatti che le nuove disposizioni, introdotte dal D.L. 112/2008, e di cui in commento, sono entrate in vigore il 1 settembre 2008. Chiarito anche l’aspetto della fattura cointestata. Se il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività di impresa, arte e professione è diverso da colui che materialmente ne usufruisce, allora la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli il diritto alla detrazione. I dati del soggetto fruitore del servizio (in genere il dipendente) devono essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata. Tale conclusione è da ritenersi applicabile anche per le spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Anche per le spese sostenute dagli amministratori e rimborsate dalla società, in quanto collaboratori coordinati e continuativi, e quando il loro rapporto è inquadrabile come tale, per servizi alberghieri e di ristorazione, afferenti trasferte fuori dal territorio comunale, è consentita, a favore della stessa società, la deducibilità nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 95 senza nessuna altra limitazione. Per tali costi non si applica la limitazione della deducibilità al 75% di cui all’articolo 109 comma 5 del TUIR. Quanto sopra non trova applicazione invece quando le spese sono sostenute dal Socio di società (che non sia amministratore). In tal caso torni applicabile la limitazione al 75% della deducibilità di tali spese. Infine per quanto alle spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell’ambito del territorio comunale sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare non trovando applicazione la deroga al comma 5 dell’articolo 109 del TUIR.

Mario Agostinelli