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Contenzioso amministrativo in agricoltura , definite le competenze

Il Ministero del lavoro interviene in merito alla competenza a decidere in caso di contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva è intervenuta con la lettera circolare prot. 25/I/0002931 del 2 marzo 2009 , risolvendo la questione relativa alla ripartizione della sfera di competenza e ribadendo la necessità per il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro e le Commissioni INPS di fare riferimento ai criteri generali della matrice ispettiva e del contenuto dell’atto di accertamento ricorribile. Si afferma che sono, quindi, atti ricorribili dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro:

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i provvedimenti di contestazione/notificazione di illeciti amministrativi delle DPL; - le ordinanze ingiunzioni delle DPL;

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i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali ed assicurativi per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.

Sono invece legittimati a ricorrere al suddetto Comitato solo le aziende cui sono stati notificati gli atti elencati. Al di fuori di questi casi il contenzioso resta affidato alla competenza delle Commissioni Provinciali e centrale CAU. i Comitati Regionali, nei casi non di loro competenza, quindi dovranno dichiarare inammissibili i ricorsi presentati e ritrasmettere gli atti alle strutture INPS per la decisione da parte della competente Commissione Agricola Unificata.