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Tutoraggio, verifiche ampie

In adesione col decreto legge anticrisi (185/08), anche in Italia il Fisco potrà verificare l’attuazione da parte dell’impresa del comportamento che è stato oggetto di una specifica istanza di interpello. Sotto sorveglianza saranno soprattutto le imprese di grandi dimensioni (in totale circa mille, con 300milioni di volume d’affari), per le quali nel 2009 partirà un attento piano di controlli denominato “tutoraggio”. Si tratta di un istituto che consentirà di sorvegliare da vicino i grandi contribuenti e che è destinato a trasformarsi in un controllo sostanziale rivolto a qualsiasi aspetto della fiscalità d’impresa. Ovviamente, non ci sarà alcun intento vessatorio, perché come fanno sapere dall’agenzia delle Entrate l’obiettivo del tutoraggio è quello di introdurre un approccio completamente nuovo nel controllo fiscale delle grandi imprese. Così, da una parte, si pone la direzione Accertamento che vede nel tutoraggio uno strumento per migliorare l’attività di accertamento del Fisco e, dall’altra, le imprese che si aspettano che con il tutoraggio si possa creare un canale privilegiato di comunicazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contenzioso. Un contributo chiarificatore in materia di accertamento è stato offerto dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 4/E/2009. Il documento di prassi è stato rilasciato con l’intento di spiegare le novità di definizione inserite nel Dl 185/08, ponendo l’accento in particolar modo sul momento in cui si perfeziona il contraddittorio. Per il Fisco non è possibile la definizione di un “invito a comparire” preceduto da un processo verbale di constatazione (Pvc), a sua volta non definito dal contribuente. Pertanto, il recepimento delle risultanze del verbale, dal quale possono derivare un aumento o una riduzione degli importi riconducibili alle violazioni constatate, dà al contribuente la facoltà di chiudere la posizione con una sanzione ridotta a un ottavo del minimo. In tutti gli altri casi in cui il contribuente riceve un Pvc, decorso il trentesimo giorno successivo alla consegna senza che si sia proceduto alla definizione, egli perde irreversibilmente la possibilità di ottenere le sanzioni ridotte ad un ottavo.