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Somministrati e distaccati vanno registrati sul libro unico all'inizio e alla fine dell'impiego

Dal Vademecum del Ministero del lavoro:

Somministrati e distaccati vanno sempre registrati sul Libro Unico?

I somministrati e i distaccati devono essere registrati sul Libro Unico all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore o il distaccatario, ferma restando la possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego. Per tutta la durata della somministrazione o del distacco vanno comunque inseriti negli elenchi riepilogativi del personale in forza di cui all’art. 4 del DM 9 luglio 2008, e pertanto contano ai fini numerici per la realizzazione di quell’adempimento specifico. In ogni caso l’omessa registrazione non sarà oggetto di sanzione ai sensi dell’art. 39, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, non incidendo le omesse registrazioni sui profili retributivi, contributivi o fiscali, tuttavia l’ispettore del lavoro potrà ordinarne la annotazione prevista dalla Circolare n. 20/2008 mediante il legittimo esercizio del potere di disposizione (art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004). D’altra parte, si ritiene che specifici protocolli d’intesa sulle relative annotazioni potranno essere conclusi dalle Direzioni provinciali del lavoro con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria

Come contano i somministrati e distaccati ai fini numerici?

Somministrati e distaccati non contano nel computo numerico dei soggetti ai fini dell’applicazione delle sanzioni; tali soggetti, tuttavia, contano ai fini della facoltà di richiesta degli elenchi del personale in forza di cui all’art. 4 del DM 9 luglio 2008.

Come vanno realizzate le iscrizioni nel Libro Unico per somministrati e distaccati?

Le registrazioni dei somministrati e dei distaccati nel Libro Unico, possono essere realizzate senza particolare obbligo di formato, e in particolare anche in forma di elenco, il cui elaborato sarà da ricomprendersi nella numerazione sequenziale del Libro Unico, purché l’elenco contenga per ciascun soggetto tutti i dati richiesti.

Da quale data somministrati e distaccati vanno annotati sul Libro Unico del Lavoro?

A rigore dal 18 agosto 2008. In chiave di semplificazione, stante la assoluta novità della previsione, l’obbligo di annotazione può effettivamente decorrere, con pieni effetti legali, dalla data di istituzione del Libro Unico da parte del datore di lavoro, e quindi entro il periodo di paga gennaio 2009.

Da quale data le informazioni aggiuntive individuate dalla riforma vanno annotate sul Libro Unico?

A rigore dal 18 agosto 2008. Tuttavia, in chiave di semplificazione, l’obbligo di annotazione dei dati in precedenza non obbligatori può effettivamente decorrere, con pieni effetti legali, dalla data di istituzione del Libro Unico da parte del datore di lavoro, e quindi al più tardi dal periodo di paga gennaio 2009.