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Pescatori “autonomi”. aliquota contributiva per l'anno 2009

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Roma, 11 Febbraio 2009

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OGGETTO:

Pescatori “autonomi”. Aliquota contributiva per l’anno 2009.



SOMMARIO:

- adeguamento delle retribuzioni convenzionali;

- aliquota contributiva per l’anno 2009;

- proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.



I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura del 3, 2%.

La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 risulta, pertanto, come segue:

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2009, i contributi dovuti dai pescatori “ autonomi ”.

1. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 27, comma 2bis della legge 28 febbraio 1997, n. 30 i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4, 29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0, 50% ogni due anni a partire dal 1^ gennaio 1997, con ultimo aumento di 0, 29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nei confronti dei pescatori “autonomi”, l’aliquota contributiva aumenta di un ulteriore 0, 50%, per un totale di 14, 11%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

Il contributo mensile per l'anno 2009, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 85, 22 così suddiviso:


2. Proroga dello sgravio
contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, l’art. 2 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) ha previsto l’estensione, per l’anno 2009, dei benefici di cui all’art. 6 del decreto legge 30/12/1997 n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27/2/1998 n. 30, nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari .

Tale beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino all’80% dell’ammontare stabilito.

Conseguentemente, anche ai pescatori “autonomi” deve essere riconosciuto tale sgravio per l’anno 2009.

Pertanto, il contributo mensile , al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 17, 04 così suddiviso:

3. Modalità di versamento

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei contributi dovuti.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Il Direttore generale

Crecco