Sei in: Altro

Studi e inviti, patto piu' rischioso

Una circolare, la 4/E/2009 emessa ieri, illustra le nuove modalità di definizione degli atti di accertamento introdotte nel sistema fiscale dal decreto legge anti-crisi n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009.


Gli inviti al contraddittorio inoltrati dall’Ufficio fiscale competente per territorio dovranno riguardare situazioni a carattere presuntivo, ad esempio basate sugli studi di settore o il redditometro. La procedura di adesione si perfezionerà non solo (come avviene per la procedura ai Processi verbali di constatazione secondo Dl 112/2008) con la specifica comunicazione – utilizzando lo stesso modello, ma adattato, che è già impiegato per l’adesione ai Pvc – ma anche con, allegata, la quietanza dell’avvenuto pagamento della rata (o rate, se si sceglie il versamento rateale).


Quando il contribuente decide di accettare il contenuto dell’invito basato sugli studi di settore, gli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici non possono essere effettuati fino al 40 per cento dei ricavi o dei compensi “definiti”, con il limite massimo di 50mila euro. Eguale copertura interessa i contribuenti che risultino “congrui” in dichiarazione, anche per effetto di adeguamento. Ma se questo particolare caso, per quanti abbiano dichiarato in Unico ricavi in linea con quelli richiesti da Gerico, riguarda il 40 per cento dei ricavi “dichiarati”, con il medesimo limite, per l’adesione agli inviti la norma parla invece di copertura sino al 40% dei ricavi “definiti” (oggetto, cioè, della definizione degli atti di accertamento). Chiarisce a tal proposito l’Amministrazione finanziaria che il riferimento al parametro del 40 per cento deve intendersi imputato “ai ricavi o ai compensi indicati nell’invito al contraddittorio”.


Ancora, i criteri seguiti per l’adesione agli inviti al contraddittorio delle società di persone ed equiparate sono i medesimi che per l’accertamento con adesione ordinario. La “chance” dell’adesione (per il contribuente che non aderisca direttamente all’invito, il contraddittorio potrà procedere normalmente) interessa: gli inviti al contraddittorio, emessi dal 29 gennaio 2009 alla data di entrata in vigore della Legge n. 2 di conversione del dl anti-crisi, per le imposte dirette e l’Iva (non solo l’Irap); gli inviti al contraddittorio per le indirette; gli inviti al contraddittorio per gli atti di accertamento o di liquidazione.


La nuova acquiescenza (per la quale non sono stati emessi anche nuovi codici tributo, ritenendosi che valgano i tradizionali codici utilizzati per la acquiescenza ordinaria) trova applicazione con riferimento agi avvisi di accertamento per i quali al 29 gennaio 2009 non risultino scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi.